Art. 15
Modifiche degli allegati
In vigore dal 24 apr 2024
Modifiche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento al fine di modificare l’allegato I per allinearlo al protocollo a seguito dell’adozione di eventuali modifiche dei suoi allegati.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato II per una o più delle seguenti finalità:
a)
aggiungere una sostanza inquinante, qualora il suo rilascio nell’aria, nell’acqua o nel suolo abbia o possa avere un impatto negativo sull’ambiente o sulla salute umana, compresa una sostanza rilasciata dalle attività di cui all’allegato I, e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
i)
è designata come sostanza contemplata da una voce dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o soggetta a una restrizione contenuta nell’allegato XVII di tale regolamento;
ii)
è designata come sostanza prioritaria ai sensi della direttiva 2000/60/CE o 2008/105/CE;
iii)
è inclusa negli elenchi di controllo istituiti nel quadro della direttiva 2006/118/CE o 2008/105/CE o della direttiva (UE) 2020/2184;
iv)
è soggetta a valori limite o ad altre restrizioni ai sensi della direttiva 2004/107/CE, 2006/118/CE, 2008/50/CE o (UE) 2020/2184;
b)
fissare e aggiornare le soglie per l’emissione di sostanze inquinanti in modo da raggiungere l’obiettivo di coprire/ricomprendere almeno il 90 % delle emissioni di ogni sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua e nel suolo derivanti dalle attività di cui all’allegato I, ivi comprese soglie pari a zero per le sostanze che comportano un pericolo particolarmente elevato per la salute umana o per l’ambiente;
c)
aggiungere o rimuovere una sostanza inquinante e, ove necessario, modificare la soglia applicabile al fine di allineare l’allegato II del presente regolamento al protocollo;
d)
rimuovere una sostanza inquinante che non è più designata come sostanza prioritaria di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo, o che è stata rimossa dagli elenchi di controllo di cui alla lettera a), punto iii), dello stesso.
3. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente al paragrafo 2. Dopo tale data la Commissione può adottare altri atti delegati conformemente al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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