Art. 4

Misure transitorie relative al ritiro dal mercato

In vigore dal 24 apr 2024
Misure transitorie relative al ritiro dal mercato 1.   Le scorte esistenti degli additivi per mangimi di cui all’ possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 15 maggio 2025. 2.   Le premiscele prodotte con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 15 agosto 2025. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 15 maggio 2026.
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