Art. 1
In vigore dal 22 apr 2024
Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:
(1)
all’, la lettera h) è soppressa;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I bis.
2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I bis fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.»;
(3)
l’articolo 2 bis è soppresso;
(4)
l’articolo 2 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 ter
1. Nell’allegato I bis sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che:
a)
sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, quali:
i)
il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
—
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il personale associato in Mali;
—
le presenze internazionali di sicurezza in Mali;
ii)
l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
iii)
la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
iv)
l’impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell’ambito del conflitto armato in Mali, che sono una violazione del diritto internazionale applicabile;
v)
l’agevolazione consapevole del viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;
b)
ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
c)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).
2. Nell’allegato I bis sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
3. Nell’allegato I bis figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; genere; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;
(5)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o
e)
pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»;
(6)
l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
1. L’, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e)
da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f)
da agenzie specializzate degli Stati membri; o
g)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.»;
(7)
l’articolo 3 ter è soppresso;
(8)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. In deroga all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 ter nell’elenco figurante nell’allegato I bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I bis;
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.»;
(9)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. In deroga all’, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di suo inserimento nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo elencati nell’allegato I bis; e
b)
il pagamento non viola l’, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.»;
(10)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente interessata in merito a tali operazioni.
2. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell’allegato I bis; o
c)
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’, paragrafo 1.»;
(11)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a)
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
b)
collaborano con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine dette comunicazioni comprendono quelle relative all’assistenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale assistenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."
(*3) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."
(*4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"
(12)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I bis;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»;
(13)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
a)
i fondi congelati a norma dell’ e le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento;
b)
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.»;
(14)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un gruppo, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I bis.
2. Il Consiglio comunica una decisione a norma del paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, gruppo, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni pertinenti e ne informa la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’entità o l’organismo interessati.
4. L’elenco di cui all’allegato I bis è riesaminato a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
(15)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.»;
(16)
l’articolo 13 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 13 bis
1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I bis;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I bis;
c)
per quanto riguarda la Commissione:
i)
l’inclusione del contenuto dell’allegato I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi disponibili al pubblico;
ii)
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante trattano, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a loro condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I bis.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.»;
(17)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»;
(18)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.»;
(19)
l’allegato I è soppresso.
(20)
l’allegato II è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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