Art. 1
Consultazione da parte dell’autorità doganale del sistema elettronico relativamente alle domande di decisione e a decisioni relative a informazioni vincolanti.
In vigore dal 12 apr 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Una domanda di decisione relativa alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) riguarda un solo tipo di circostanze ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci.»
;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
(2)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Consultazione da parte dell’autorità doganale del sistema elettronico relativamente alle domande di decisione e a decisioni relative a informazioni vincolanti.
(Articolo 22, paragrafi 1 e 3, del codice)
1. L’autorità doganale che riceve una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, consulta il sistema elettronico di cui all’articolo 21 di detto regolamento, al fine di accertare quanto segue:
a)
la conformità con il requisito di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice con riguardo a una domanda di decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti (decisione ITV) o di decisione relativa a informazioni vincolanti sull’origine (decisione IVO);
b)
la conformità con il requisito di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con riguardo a una domanda di decisione IVVD.
2. Al fine di garantire che una decisione in materia di informazioni vincolanti che intende rilasciare sia coerente con le decisioni esistenti in materia di informazioni vincolanti già rilasciate, l’autorità doganale competente per l’adozione consulta il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L’autorità tiene un registro di tali consultazioni del sistema elettronico.»
;
(3)
gli articoli 18 e 19 sono soppressi;
(4)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Sistema elettronico per le domande e le decisioni relative a informazioni vincolanti
(Articolo 16, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 5, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)
1. Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni concernenti domande e decisioni relative a informazioni vincolanti o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.
2. Le informazioni concernenti le domande e le decisioni relative a informazioni vincolanti sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.
3. La sorveglianza di cui all’articolo 55 comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni relative a informazioni vincolanti.
4. L’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione relativa a informazioni vincolanti comunica attraverso il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione relativa a informazioni vincolanti, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.
5. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle decisioni relative a informazioni vincolanti.
6. Per lo scambio di informazioni concernenti le domande e le decisioni relative a informazioni vincolanti è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
7. Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1.
8. Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all’articolo 56 del presente regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni relative a informazioni vincolanti nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli articoli 46 e 48 del codice. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»
;
(5)
l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti
(Articolo 34, paragrafo 9, e articolo 35 del codice)
1. Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, o dell’articolo 20 bis, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, esse indicano:
—
la data in cui il periodo di uso esteso della decisione di cui trattasi giunge a scadenza, e
—
i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante il periodo di uso esteso.
2. L’uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.
Nel quadro della sorveglianza di cui all’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.»
;
(6)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria, una determinazione dell’origine o una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi
(Articolo 34, paragrafo 10, e articolo 35 del codice)
1. La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV e IVO conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice e delle decisioni IVVD conformemente all’articolo 20 bis, paragrafo 7, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se:
a)
la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;
b)
le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione tariffaria, a una determinazione dell’origine o a una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi.
Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione, una determinazione dell’origine o una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi.
2. La classificazione, la determinazione dell’origine o la determinazione del valore in dogana corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell’Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca di una sospensione.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che:
a)
rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine, e
b)
sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.
5. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVVD se presentano un metodo diverso di determinazione del valore in dogana o criteri diversi per la determinazione del valore in dogana in circostanze identiche o analoghe.»
;
(7)
l’allegato 12-02 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1071:oj#art-1