Art. 8
Relazione sulla sostenibilità
In vigore dal 11 apr 2024
Relazione sulla sostenibilità
1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può redigere e aggiornare regolarmente una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.
2. La Commissione rende pubblica la relazione sulla sostenibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-8