Art. 55
Gruppi di produttori
In vigore dal 11 apr 2024
Gruppi di produttori
1. Un gruppo di produttori è un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto o dei medesimi prodotti. È istituita su iniziativa dei produttori in funzione della natura del prodotto o dei prodotti interessati. Un gruppo di produttori opera in maniera trasparente e non discriminatoria. È inoltre organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.
2. Gli Stati membri possono decidere che gli operatori, i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento dei prodotti designati da una specialità tradizionale garantita e i portatori di interessi di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possano essere membri di un gruppo di produttori se hanno un interesse specifico nei prodotti oggetto del gruppo di produttori. Tali membri non controllano il gruppo di produttori.
3. Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:
a)
elaborare il disciplinare, presentare domanda di modifica e cancellazione, gestire i controlli propri dei suoi membri;
b)
intraprendere azioni per migliorare le prestazioni delle specialità tradizionali garantite;
c)
sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;
d)
adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.
Storico versioni
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