Art. 27

Valutazione e relazioni

In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione e relazioni 1.   Entro l’8 agosto 2028, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta il presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. 2.   Nella prima valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina in particolare l’efficacia del funzionamento del segretariato del comitato di cui all’, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle risorse in relazione allo svolgimento delle sue funzioni. 3.   Ai fini del paragrafo 1 e su richiesta della Commissione, gli Stati membri e il comitato trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti. 4.   Nell’effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto: a) delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti; b) dei risultati delle discussioni rilevanti svoltesi nelle sedi pertinenti; c) dei documenti pertinenti pubblicati dal comitato; d) dei risultati dell’esercizio di monitoraggio di cui all’. 5.   Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 può essere corredata di proposte di modifica del presente regolamento.
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