Art. 24

Misurazione dell’audience

In vigore dal 11 apr 2024
Misurazione dell’audience 1.   I fornitori di sistemi di misurazione dell’audience garantiscono che i loro sistemi di misurazione dell’audience e la metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell’audience rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità. 2.   Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese quali definiti all’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943, i fornitori di sistemi di misurazione dell’audience proprietari forniscono, senza indebito ritardo e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli operatori pubblicitari, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e operatori pubblicitari, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell’audience. I fornitori di sistemi di misurazione dell’audience proprietari garantiscono che la metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell’audience e la sua modalità di applicazione siano sottoposte ad audit indipendenti una volta all’anno. Su richiesta di un fornitore di servizi di media, i fornitori di un sistema di misurazione dell’audience proprietari gli forniscono informazioni sui risultati della misurazione dell’audience, compresi dati non aggregati, che si riferiscono ai contenuti mediatici e servizi di media di tale fornitore di servizi di media. Il presente paragrafo non pregiudica le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e privacy. 3.   Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano i fornitori di sistemi di misurazione dell’audience a elaborare codici di condotta, insieme ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di piattaforme online, alle organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, o incoraggiano i fornitori di sistemi di misurazione dell’audience a rispettare codici di condotta concordati congiuntamente e ampiamente accettati dai fornitori di servizi di media, dalle organizzazioni che li rappresentano e da qualsiasi altra parte interessata. I codici di condotta di cui al primo comma del presente paragrafo sono intesi a promuovere il monitoraggio regolare, indipendente e trasparente del conseguimento effettivo dei loro obiettivi e del rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche attraverso audit indipendenti e trasparenti. 4.   La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull’applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo conto, se del caso, dei codici di condotta di cui al paragrafo 3. 5.   Il comitato promuove lo scambio delle migliori pratiche relative all’utilizzo dei sistemi di misurazione dell’audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell’audience, i rappresentanti di fornitori di servizi di media, i rappresentanti di fornitori di piattaforme online e altre parti interessate.
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Misurazione dell’audience (Art. 24 Regolamento (UE) 2024/1083) — Testo vigente | Portale Normativo