Art. 13
Funzioni del comitato
In vigore dal 11 apr 2024
Funzioni del comitato
1. Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato fornisce consulenza e sostegno alla Commissione sulle questioni relative ai servizi di media di competenza del comitato e promuove l’applicazione del presente capo e l’attuazione coerente ed efficace della direttiva 2010/13/UE in tutta l’Unione. Pertanto, il comitato:
a)
fornisce alla Commissione competenze tecniche per quanto riguarda la sua funzione di garantire l’applicazione coerente ed efficace del presente capo e l’attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, fatte salve le mansioni delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;
b)
promuove la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione per quanto riguarda l’applicazione delle norme dell’Unione e nazionali applicabili ai servizi di media, compresi il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE, in particolare in relazione agli di tale direttiva;
c)
su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all’, paragrafo 5 quater, all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;
d)
in consultazione con la Commissione, elabora pareri in merito a:
i)
richieste di cooperazione tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell’, paragrafo 5, del presente regolamento;
ii)
richieste di misure di esecuzione in caso di disaccordo tra l’autorità o l’organismo richiedente e l’autorità o l’organismo interpellati, comprese le azioni raccomandate, ai sensi dell’, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii)
misure nazionali relative ai servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione, conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
e)
su richiesta di un fornitore di servizi di media con cui un fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni ha avviato un dialogo a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, redige pareri sull’esito di tale dialogo;
f)
di propria iniziativa, su richiesta della Commissione o su richiesta debitamente giustificata e motivata di un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente, elabora pareri in merito a misure normative o amministrative che possono incidere in modo significativo sul funzionamento dei fornitori di servizi di media nel mercato interno dei servizi di media, conformemente all’, paragrafo 4, del presente regolamento;
g)
elabora pareri sui progetti di valutazioni o sui progetti di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell’, paragrafo 5, del presente regolamento;
h)
di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito alle concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
i)
assiste la Commissione nell’elaborazione di orientamenti relativi:
i)
all’applicazione del presente regolamento e all’attuazione della direttiva 2010/13/UE, conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii)
agli elementi di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo;
iii)
all’applicazione dell’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo;
j)
su richiesta di almeno una delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione interessati, funge da Mediatore in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento;
k)
promuove la cooperazione sulle norme armonizzate relative alla progettazione di dispositivi o interfacce utente o ai segnali digitali trasmessi da tali dispositivi, conformemente all’, paragrafo 5, del presente regolamento;
l)
coordina le pertinenti misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione interessati concernenti la diffusione dei contenuti di servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione che si rivolgono al pubblico dell’Unione o lo raggiungono, o l’accesso a detti contenuti, qualora tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica, conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento ed elabora, in consultazione con la Commissione, una serie di criteri di cui al paragrafo 4 di tale articolo;
m)
organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile e ne riferisce i risultati di tale dialogo alla Commissione, conformemente all’ del presente regolamento;
n)
promuove lo scambio delle migliori pratiche relative all’utilizzo dei sistemi di misurazione dell’audience, in conformità dell’, paragrafo 5, del presente regolamento;
o)
scambia esperienze e migliori pratiche in materia di alfabetizzazione mediatica, anche per promuovere lo sviluppo e l’uso di misure e strumenti efficaci per rafforzare l’alfabetizzazione mediatica;
p)
redige una relazione annuale dettagliata sulle sue attività e funzioni.
Il comitato rende disponibile al pubblico la relazione annuale di cui al primo comma, lettera p). Su richiesta, il presidente presenta tale relazione al Parlamento europeo.
2. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, salvo disposizione contraria del diritto dell’Unione, tenendo conto dell’urgenza della questione.
3. Il comitato trasmette i suoi lavori al comitato di contatto istituito dall’, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE («comitato di contatto»).
Storico versioni
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