Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio
»;
2)
l’ è così modificato:
i)
il primo comma è soppresso;
ii)
al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»;
iii)
il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1)
“sistema aeromobile senza equipaggio” (unmanned aircraft system, “UAS”): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;»;
iv)
i punti 26) e 27) sono sostituiti dai seguenti:
«26)
“unità di controllo e monitoraggio” (control and monitoring unit, “CMU”): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’, punto 32, del regolamento (UE) 2018/1139;
27)
“collegamento C2”: il collegamento dati tra l’aeromobile senza equipaggio e la CMU ai fini della gestione del volo;»;
v)
è aggiunto il seguente nuovo punto 35):
«35)
“componente di UAS”: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio (CMU).»;
3)
all’articolo 7 è così inserito un nuovo paragrafo 2 bis:
«2 bis) L’operatore di un UAS che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 deve ottenere i seguenti certificati:
i)
un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo H, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1);
ii)
un certificato acustico rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione quando l’aeromobile senza equipaggio è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012.»;
(*1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 , che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).»
"
4)
l’articolo 12 è così modificato:
i)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità competente rilascia un’autorizzazione operativa quando:
a)
la valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 conclude che:
i)
gli obiettivi di sicurezza operativa tengono conto dei rischi dell’operazione;
ii)
la combinazione di misure di attenuazione riguardanti le condizioni operative per lo svolgimento dell’operazione, la competenza del personale coinvolto e le caratteristiche tecniche degli aeromobili senza equipaggio sono adeguate e sufficientemente solide da mantenere la sicurezza dell’operazione in considerazione dei rischi a terra e in volo individuati;
b)
per gli UAS che sono o saranno certificati a norma dell’articolo 40, punto 1), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945, gli UAS dispongono di:
i)
un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità valido e, se l’aeromobile senza equipaggio è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012, un certificato acustico valido; oppure
ii)
se l’aeromobile senza equipaggio non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o se non è stato dimostrato che li soddisfi, condizioni di volo approvate conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012;
c)
l’operatore UAS ha fornito all’autorità competente una dichiarazione in cui si conferma che l’operazione prevista è conforme alle norme nazionali e dell’Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza, la protezione dei dati, la responsabilità civile, l’assicurazione, la sicurezza e la protezione dell’ambiente.»
;
ii)
al paragrafo 4, lettera c), sono aggiunti i seguenti punti vii e viii:
«vii)
il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità e il certificato acustico, qualora tali certificati siano stati rilasciati;
viii)
le condizioni di volo approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 se l’UAS soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 e l’aeromobile senza equipaggio non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o non è stato dimostrato che li soddisfi.»;
5)
all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l’operatore UAS di un aeromobile senza equipaggio il cui progetto è stato certificato segnala al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente di UAS qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza dell’UAS o del componente di UAS individuati dall’organizzazione. In particolare l’operatore UAS segnala qualsiasi incidente o inconveniente grave riguardante l’UAS o il componente di UAS che metta in pericolo o che, se non debitamente corretto o risolto, possa mettere in pericolo la sicurezza dell’UAS o di qualsiasi persona fisica o giuridica.»
;
(6)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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