Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio »; 2) l’ è così modificato: i) il primo comma è soppresso; ii) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»; iii) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) “sistema aeromobile senza equipaggio” (unmanned aircraft system, “UAS”): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;»; iv) i punti 26) e 27) sono sostituiti dai seguenti: «26) “unità di controllo e monitoraggio” (control and monitoring unit, “CMU”): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’, punto 32, del regolamento (UE) 2018/1139; 27) “collegamento C2”: il collegamento dati tra l’aeromobile senza equipaggio e la CMU ai fini della gestione del volo;»; v) è aggiunto il seguente nuovo punto 35): «35) “componente di UAS”: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio (CMU).»; 3) all’articolo 7 è così inserito un nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis)   L’operatore di un UAS che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 deve ottenere i seguenti certificati: i) un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo H, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1); ii) un certificato acustico rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione quando l’aeromobile senza equipaggio è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012.»; (*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 , che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).» " 4) l’articolo 12 è così modificato: i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità competente rilascia un’autorizzazione operativa quando: a) la valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 conclude che: i) gli obiettivi di sicurezza operativa tengono conto dei rischi dell’operazione; ii) la combinazione di misure di attenuazione riguardanti le condizioni operative per lo svolgimento dell’operazione, la competenza del personale coinvolto e le caratteristiche tecniche degli aeromobili senza equipaggio sono adeguate e sufficientemente solide da mantenere la sicurezza dell’operazione in considerazione dei rischi a terra e in volo individuati; b) per gli UAS che sono o saranno certificati a norma dell’articolo 40, punto 1), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945, gli UAS dispongono di: i) un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità valido e, se l’aeromobile senza equipaggio è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012, un certificato acustico valido; oppure ii) se l’aeromobile senza equipaggio non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o se non è stato dimostrato che li soddisfi, condizioni di volo approvate conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012; c) l’operatore UAS ha fornito all’autorità competente una dichiarazione in cui si conferma che l’operazione prevista è conforme alle norme nazionali e dell’Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza, la protezione dei dati, la responsabilità civile, l’assicurazione, la sicurezza e la protezione dell’ambiente.» ; ii) al paragrafo 4, lettera c), sono aggiunti i seguenti punti vii e viii: «vii) il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità e il certificato acustico, qualora tali certificati siano stati rilasciati; viii) le condizioni di volo approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 se l’UAS soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 e l’aeromobile senza equipaggio non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o non è stato dimostrato che li soddisfi.»; 5) all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l’operatore UAS di un aeromobile senza equipaggio il cui progetto è stato certificato segnala al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente di UAS qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza dell’UAS o del componente di UAS individuati dall’organizzazione. In particolare l’operatore UAS segnala qualsiasi incidente o inconveniente grave riguardante l’UAS o il componente di UAS che metta in pericolo o che, se non debitamente corretto o risolto, possa mettere in pericolo la sicurezza dell’UAS o di qualsiasi persona fisica o giuridica.» ; (6) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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