Art. 2
Divieti
In vigore dal 10 apr 2024
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, o ivi immatricolati, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Storico versioni
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