Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755
In vigore dal 10 apr 2024
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 è così modificato:
(1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione, del 24 novembre 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, specie di pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)»;
(2)
l’allegato è così modificato:
a)
nella colonna «Additivo», l’espressione «Bacillus coagulans DSM 32016» è sostituita da «Weizmannia faecalis DSM 32016»;
b)
nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», sezioni «Composizione dell’additivo» e «Caratterizzazione della sostanza attiva», l’espressione «Bacillus coagulans DSM 32016» è sostituita da «Weizmannia faecalis DSM 32016»;
c)
nella colonna «Altre disposizioni» i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
L’additivo può essere usato contemporaneamente ai seguenti coccidiostatici, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi: alofuginone, diclazuril, monensin sodico, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica, combinazione di monensin sodico e nicarbazina.
3.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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