Art. 1
In vigore dal 9 apr 2024
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0, attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00 (codici TARIC 2919900050 e 2919900065) e il codice NC ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999238) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Anhui RunYue Technology Co., Ltd.
45,1 %
89AL
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.
68,4 %
89AM
Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.
6 3,0 %
89AN
Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato
59,1 %
Tutte le altre società
68,4 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di esteri di alchilfosfato venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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