Art. 3
In vigore dal 9 apr 2024
I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dal 30 aprile 2024 senza il consenso di Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Storico versioni
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