Art. 15
Modello di scambio dei dati e gestione delle versioni del software
In vigore dal 2 apr 2024
Modello di scambio dei dati e gestione delle versioni del software
1. I fornitori registrano i modelli di prodotti utilizzando il sito web EPREL interattivo dedicato alla conformità o caricando i dati dei modelli utilizzando l’ultima versione disponibile del modello di scambio dei dati. Ciò vale in particolare per le informazioni contenute nelle tabelle della scheda informativa del prodotto e per le informazioni tecniche contenute nel pertinente atto delegato.
2. Qualsiasi modifica del modello di scambio dei dati che richieda modifiche del software utilizzato dai fornitori è annunciata dalla Commissione e messa a disposizione nel sistema di accettazione della conformità EPREL per le prove preliminari almeno due mesi prima di introdurla nel sistema di produzione della conformità EPREL.
3. Il preavviso è necessario solo se la modifica comporta un malfunzionamento o un errore per il fornitore o il caricamento di dati inesatti nel sistema di conformità EPREL.
4. L’obbligo di caricare i dati dei modelli di prodotto utilizzando un nuovo modello di scambio dei dati si applica solo alla registrazione di nuovi modelli.
5. Qualsiasi modifica del protocollo di trasferimento che richieda modifiche del software utilizzato dai fornitori è annunciata dalla Commissione e messa a disposizione, con la dovuta documentazione, nel sistema di accettazione della conformità EPREL almeno quattro mesi prima di introdurla nel sistema di produzione della conformità EPREL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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