Art. 3

In vigore dal 21 mar 2024
I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso all’11 maggio 2024, una volta autorizzati possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2029 anche se i pittogrammi e le abbreviazioni utilizzati nella relativa etichettatura non sono conformi al presente regolamento.
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