Art. 1
In vigore dal 18 mar 2024
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia»;
2)
all’articolo 1 bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
“comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab;»;
3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. L’ non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, né di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno dei soggetti seguenti o all’uso da parte loro:
a)
governo della Repubblica federale di Somalia (“governo somalo”), esercito nazionale somalo, agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, polizia nazionale somala o corpo degli agenti di custodia somalo;
b)
personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);
c)
missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS), paesi contributori di truppe e di forze di polizia e relativi partner strategici, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana, e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;
d)
attività di formazione e sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo somalo, purché notifichino al comitato delle sanzioni l’esistenza di tali accordi.
2. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o la fornitura di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno degli Stati federati e governi regionali della Somalia o delle imprese di sicurezza private con licenza di operare in Somalia, o all’uso da parte loro, e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
per i beni e le tecnologie di cui all’allegato IV, il comitato delle sanzioni ha ricevuto dal governo somalo la notifica dell’operazione e non vi ha obiettato entro il termine di cinque giorni lavorativi;
b)
per i beni e le tecnologie di cui all’allegato V, il comitato delle sanzioni ha ricevuto per informazione dal governo somalo, con un anticipo di cinque giorni lavorativi, una notifica preliminare.
3. La notifica a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), riporta:
a)
gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi, delle munizioni e del materiale militare, con indicazione di tipo, numero di partita o lotto e numero di matricola;
b)
una descrizione delle armi e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;
c)
data e luogo di consegna proposti; e
d)
tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.
4. L’ non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi:
a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da operatori di imprese di sicurezza private o da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
b)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale;
c)
all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o materiale militare a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi.»
;
4)
all’articolo 3 quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Prima di vendere, esportare, fornire o trasferire alla Somalia prodotti elencati nell’allegato III, lo Stato membro interessato informa il governo somalo affinché sia a conoscenza della prevista operazione. Successivamente notifica al governo somalo e al comitato delle sanzioni la vendita, la fornitura o il trasferimento entro 15 giorni lavorativi dalla data di vendita, fornitura o trasferimento.
4. La notifica a norma del paragrafo 3 riporta tutte le informazioni d’interesse:
a)
destinazione d’uso del prodotto o dei prodotti;
b)
utilizzatore finale;
c)
specifiche tecniche;
d)
quantità del prodotto o dei prodotti; e
e)
luogo di stoccaggio previsto del prodotto o dei prodotti.»
;
5)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
7)
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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