Art. 3
Meccanismo di comunicazione per la sostenibilità dei centri dati
In vigore dal 14 mar 2024
Meccanismo di comunicazione per la sostenibilità dei centri dati
1. Entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente con cadenza annuale, i gestori dei centri dati che effettuano la comunicazione trasmettono alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II per i centri dati che gestiscono. La comunicazione avviene tramite un apposito sistema nazionale se lo Stato membro in cui è situato il centro dati che effettua la comunicazione ne ha istituito uno. In caso contrario, i gestori dei centri dati comunicano le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione direttamente alla banca dati europea.
Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione riguardano l’anno civile immediatamente precedente l’anno in cui avviene la comunicazione. Se il centro dati che effettua la comunicazione è entrato in funzione da meno di un anno, la comunicazione del gestore riguarda solo il periodo in cui il centro dati è stato in funzione, che deve essere indicato.
2. Per il primo periodo di comunicazione, se per motivi tecnici non è in grado di monitorare e raccogliere uno o più indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato II, punto 1, lettera d), lettera e), lettere da h) a l) e lettere da o) a r), il gestore del centro dati può omettere tali informazioni spiegandone la ragione.
3. Per i primi due periodi di comunicazione, se non è in grado di monitorare e raccogliere i dati necessari per calcolare adeguatamente gli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato II, punto 2, lettere a) e b), il gestore di un centro dati in coubicazione stima e indica la percentuale di superficie coperta della sala computer del centro dati cui si riferiscono le informazioni comunicate alla banca dati europea.
Se necessario, i gestori dei centri dati in coubicazione possono raccogliere gli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato II dai loro clienti in coubicazione istituendo un meccanismo anonimo di comunicazione interna.
4. Se il centro dati che effettua la comunicazione comprende sia clienti in cohosting che clienti in coubicazione, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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