Art. 58

Audit del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 13 mar 2024
Audit del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA e da Europol ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e all’agenzia dell’Unione interessata, eu-LISA ed Europol hanno la possibilità di formulare osservazioni prima dell’adozione della relazione. 2.   eu-LISA ed Europol forniscono al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, consentono al Garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti e alle loro registrazioni di cui agli e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali. Il presente paragrafo non pregiudica i poteri del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2018/1725 e, per quanto riguarda Europol, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/794.
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Audit del Garante europeo della protezione dei dati (Art. 58 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo