Art. 54
Incidenti di sicurezza
In vigore dal 13 mar 2024
Incidenti di sicurezza
1. È considerato incidente di sicurezza l’evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del router o di EPRIS e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.
2. In caso di incidente di sicurezza riguardante il router, eu-LISA e gli Stati membri interessati o, se del caso, Europol cooperano fra loro al fine di garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. In caso di incidente di sicurezza riguardante EPRIS, gli Stati membri interessati ed Europol cooperano fra loro al fine di garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
4. Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo alle rispettive autorità competenti qualsiasi incidente di sicurezza.
Fatto salvo l’articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all’infrastruttura centrale del router, eu-LISA notifica al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (CERT-UE) senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 24 ore da quando ne viene a conoscenza, minacce informatiche significative, vulnerabilità significative e incidenti significativi. Dettagli tecnici adeguati e di pronta utilizzazione, concernenti minacce, vulnerabilità e incidenti a livello informatico, che consentono misure proattive di indagine, risposta a incidenti o mitigazione sono comunicati a CERT-UE senza indebito ritardo.
Fatti salvi l’ del regolamento (UE) 2016/794 e l’articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all’infrastruttura centrale di EPRIS, Europol notifica a CERT-UE senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 24 ore da quando ne viene a conoscenza, minacce informatiche significative, vulnerabilità significative e incidenti significativi. Dettagli tecnici adeguati e di pronta utilizzazione, concernenti minacce, vulnerabilità e incidenti a livello informatico, che consentono misure proattive di indagine, risposta a incidenti o mitigazione sono comunicati a CERT-UE senza indebito ritardo.
5. Le informazioni su un incidente di sicurezza che abbia o possa avere ripercussioni sul funzionamento del router o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza ritardo dagli Stati membri e dalle agenzie dell’Unione interessate agli Stati membri e ad Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
6. Le informazioni su un incidente di sicurezza che abbia o possa avere ripercussioni sul funzionamento di EPRIS o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza ritardo dagli Stati membri e dalle agenzie dell’Unione interessate agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da Europol.
Storico versioni
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