Art. 53

Sicurezza del trattamento

In vigore dal 13 mar 2024
Sicurezza del trattamento 1.   Le autorità competenti degli Stati membri, eu-LISA ed Europol garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri, eu-LISA ed Europol cooperano nei compiti relativi alla sicurezza. 2.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2018/1725 e l’ del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA ed Europol adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza rispettivamente del router e di EPRIS e delle relative infrastrutture di comunicazione. 3.   In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie in merito al router ed Europol adotta le misure necessarie in merito ad EPRIS, al fine di: a) proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; b) negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature e alle strutture utilizzate per il trattamento di dati; c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate; d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali registrati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione; e) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione; f) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati; g) garantire, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato che le persone autorizzate ad accedere al router o ad EPRIS, a seconda dei casi, abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso; h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante attrezzature di comunicazione di dati; i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nel router o in EPRIS, a seconda dei casi, e quando, da chi e per quale finalità sono stati trattati; j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dal router o da EPRIS, a seconda dei casi, o verso gli stessi ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione; k) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati; l) garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento del router o dell’EPRIS, a seconda dei casi, siano adeguatamente segnalate; m) monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l’osservanza del presente regolamento e valutare le misure di sicurezza alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. Le misure necessarie di cui al primo comma comprendono un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro.
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Sicurezza del trattamento (Art. 53 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo