Art. 35
Router
In vigore dal 13 mar 2024
Router
1. Viene istituito un router al fine di facilitare l’instaurazione di connessioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri ed Europol per l’interrogazione e l’estrazione dei dati biometrici e l’assegnazione di un punteggio alle relative corrispondenze, nonché per l’estrazione di dati alfanumerici, in conformità del presente regolamento.
2. Il router è costituito da:
a)
un’infrastruttura centrale, che comprende uno strumento di ricerca per l’interrogazione simultanea delle banche dati nazionali di cui agli , e dei dati Europol;
b)
un canale di comunicazione sicuro tra l’infrastruttura centrale, le autorità competenti autorizzate a usare il router a norma dell’ ed Europol;
c)
un’infrastruttura di comunicazione sicura tra l’infrastruttura centrale e il portale di ricerca europeo, istituito dall’ del regolamento (UE) 2019/817 e dall’ del regolamento (UE) 2019/818 ai fini dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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