Art. 35

Router

In vigore dal 13 mar 2024
Router 1.   Viene istituito un router al fine di facilitare l’instaurazione di connessioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri ed Europol per l’interrogazione e l’estrazione dei dati biometrici e l’assegnazione di un punteggio alle relative corrispondenze, nonché per l’estrazione di dati alfanumerici, in conformità del presente regolamento. 2.   Il router è costituito da: a) un’infrastruttura centrale, che comprende uno strumento di ricerca per l’interrogazione simultanea delle banche dati nazionali di cui agli , e dei dati Europol; b) un canale di comunicazione sicuro tra l’infrastruttura centrale, le autorità competenti autorizzate a usare il router a norma dell’ ed Europol; c) un’infrastruttura di comunicazione sicura tra l’infrastruttura centrale e il portale di ricerca europeo, istituito dall’ del regolamento (UE) 2019/817 e dall’ del regolamento (UE) 2019/818 ai fini dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Router (Art. 35 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo