Art. 1

In vigore dal 13 mar 2024
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd 8,6 899N Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD 0 899O Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd 17,1 899P Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 10,1 Tutte le altre società 35,0 C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (50), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:844:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo