Art. 9
Gestione della capacità e delle prestazioni
In vigore dal 13 mar 2024
Gestione della capacità e delle prestazioni
1. Nell’ambito delle politiche, delle procedure, dei protocolli e degli strumenti per la sicurezza delle TIC di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano procedure di gestione della capacità e delle prestazioni per:
a)
l’identificazione dei requisiti di capacità dei loro sistemi di TIC;
b)
l’applicazione dell’ottimizzazione delle risorse;
c)
le procedure di monitoraggio per mantenere e migliorare:
i)
la disponibilità dei dati e dei sistemi di TIC;
ii)
l’efficienza dei sistemi di TIC;
iii)
la prevenzione della carenza di capacità TIC.
2. Le procedure di gestione della capacità e delle prestazioni di cui al paragrafo 1 garantiscono che le entità finanziarie adottino misure adeguate per tener conto delle specificità dei sistemi di TIC con processi di appalto o di approvazione lunghi o complessi o dei sistemi di TIC ad alta intensità di risorse.
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