Art. 9

Gestione della capacità e delle prestazioni

In vigore dal 13 mar 2024
Gestione della capacità e delle prestazioni 1.   Nell’ambito delle politiche, delle procedure, dei protocolli e degli strumenti per la sicurezza delle TIC di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano procedure di gestione della capacità e delle prestazioni per: a) l’identificazione dei requisiti di capacità dei loro sistemi di TIC; b) l’applicazione dell’ottimizzazione delle risorse; c) le procedure di monitoraggio per mantenere e migliorare: i) la disponibilità dei dati e dei sistemi di TIC; ii) l’efficienza dei sistemi di TIC; iii) la prevenzione della carenza di capacità TIC. 2.   Le procedure di gestione della capacità e delle prestazioni di cui al paragrafo 1 garantiscono che le entità finanziarie adottino misure adeguate per tener conto delle specificità dei sistemi di TIC con processi di appalto o di approvazione lunghi o complessi o dei sistemi di TIC ad alta intensità di risorse.
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Gestione della capacità e delle prestazioni (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/1774) — Testo vigente | Portale Normativo