Art. 35

Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle reti

In vigore dal 13 mar 2024
Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle reti Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, nell’ambito dei loro sistemi, protocolli e strumenti, elaborano e attuano salvaguardie che garantiscono la sicurezza delle reti contro le intrusioni e l’uso improprio dei dati e che preservano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati. In particolare, le entità finanziarie, tenendo conto della classificazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, stabiliscono tutti gli elementi seguenti: a) l’identificazione e l’attuazione di misure di protezione dei dati in uso, in transito e a riposo; b) l’identificazione e l’attuazione di misure di sicurezza relative all’uso di software, supporti di memorizzazione dei dati, sistemi e dispositivi endpoint utilizzati per trasferire e memorizzare dati dell’entità finanziaria; c) l’identificazione e l’attuazione di misure per prevenire e individuare connessioni non autorizzate alla rete dell’entità finanziaria e per proteggere il traffico di rete tra le reti interne dell’entità finanziaria e Internet e altre connessioni esterne; d) l’identificazione e l’attuazione di misure che garantiscano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati durante le trasmissioni di rete; e) un processo per cancellare in modo sicuro i dati nei locali o memorizzati esternamente che l’entità finanziaria non ha più bisogno di raccogliere o conservare; f) un processo per smaltire o dismettere in modo sicuro i dispositivi di archiviazione dati presenti nei locali o quelli conservati all’esterno contenenti informazioni riservate; g) l’identificazione e l’attuazione di misure per garantire che il telelavoro e l’uso di dispositivi endpoint privati non abbiano un impatto negativo sulla capacità dell’entità finanziaria di svolgere le proprie attività critiche in modo adeguato, tempestivo e sicuro.
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Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle reti (Art. 35 Regolamento (UE) 2024/1774) — Testo vigente | Portale Normativo