Art. 3

Gestione dei rischi informatici

In vigore dal 13 mar 2024
Gestione dei rischi informatici Le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche e procedure per la gestione dei rischi informatici contenenti tutti gli elementi seguenti: a) l’indicazione dell’approvazione del livello di tolleranza per i rischi informatici stabilito in conformità dell’, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554; b) una procedura e una metodologia per condurre la valutazione dei rischi informatici, che identifichino: i) le vulnerabilità e le minacce che interessano o potrebbero interessare le funzioni commerciali supportate, i sistemi di TIC e le risorse TIC che supportano tali funzioni; ii) gli indicatori quantitativi o qualitativi per misurare l’impatto e la probabilità delle vulnerabilità e delle minacce di cui al punto i); c) la procedura per identificare, attuare e documentare le misure di trattamento dei rischi informatici per i rischi identificati e valutati, compresa la determinazione delle misure di trattamento dei rischi informatici necessarie per far rientrare il rischio informatico nel livello di tolleranza per i rischi di cui alla lettera a); d) per i rischi informatici residui ancora presenti dopo l’attuazione delle misure di trattamento dei rischi informatici di cui alla lettera c): i) disposizioni relative all’identificazione di tali rischi informatici residui; ii) l’assegnazione di ruoli e responsabilità per quanto riguarda: (1) l’accettazione dei rischi informatici residui che superano il livello di tolleranza per i rischi dell’entità finanziaria di cui alla lettera a); (2) il processo di riesame di cui al punto iv) della presente lettera d); iii) l’elaborazione di un inventario dei rischi informatici residui accettati, compresa la motivazione della loro accettazione; iv) disposizioni relative al riesame, almeno una volta all’anno, dei rischi informatici residui accettati, che comprendano: 1) l’identificazione di eventuali cambiamenti nei rischi informatici residui; 2) la valutazione delle misure di attenuazione disponibili; 3) la valutazione della validità e dell’applicabilità, alla data del riesame, delle motivazioni che giustificano l’accettazione dei rischi informatici residui; e) disposizioni sul monitoraggio: i) di qualsiasi cambiamento nel panorama dei rischi informatici e delle minacce informatiche; ii) di vulnerabilità e minacce interne ed esterne; iii) del rischio informatico dell’entità finanziaria, che consentano di individuare tempestivamente i cambiamenti che potrebbero influire sul suo profilo di rischio informatico; f) disposizioni relative a un processo per garantire che si tenga conto di eventuali modifiche alla strategia aziendale e alla strategia di resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria. Ai fini del primo comma, lettera c), la procedura di cui a tale lettera garantisce: a) il monitoraggio dell’efficacia delle misure di trattamento dei rischi informatici attuate; b) la valutazione del raggiungimento dei livelli di tolleranza per i rischi fissati dall’entità finanziaria; c) la valutazione del fatto che l’entità finanziaria abbia intrapreso azioni per correggere o migliorare tali misure, ove necessario.
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