Art. 26

Piani di risposta e ripristino relativi alle TIC

In vigore dal 13 mar 2024
Piani di risposta e ripristino relativi alle TIC 1.   Nell’elaborare i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto dei risultati dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (BIA) dell’entità finanziaria. Il piano di risposta e ripristino relativo alle TIC: a) specifica le condizioni che ne determinano l’attivazione o la disattivazione e le eventuali eccezioni per tale attivazione o disattivazione; b) descrive le azioni da intraprendere per garantire la disponibilità, l’integrità, la continuità e il ripristino almeno dei sistemi e dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria; c) è concepito per soddisfare gli obiettivi di ripristino delle operazioni delle entità finanziarie; d) è documentato e reso disponibile al personale coinvolto nell’esecuzione dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC ed è facilmente accessibile in caso di emergenza; e) prevede opzioni di ripristino sia a breve che a lungo termine, compreso il ripristino parziale dei sistemi; f) stabilisce gli obiettivi dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC e le condizioni per dichiarare la proficua esecuzione di tali piani. Ai fini della lettera d), le entità finanziarie specificano chiaramente ruoli e responsabilità. 2.   I piani di risposta e ripristino relativi alle TIC di cui al paragrafo 1 identificano gli scenari pertinenti, compresi quelli di gravi perturbazioni delle attività e di accresciuta probabilità del verificarsi di una perturbazione. Tali piani sviluppano scenari basati sulle informazioni correnti relative alle minacce e sugli insegnamenti tratti da precedenti eventi di perturbazioni delle attività. Le entità finanziarie tengono debitamente conto di tutti gli scenari seguenti: a) attacchi informatici e passaggio tra l’infrastruttura TIC primaria e la capacità ridondante, i backup e le attrezzature ridondanti; b) scenari in cui la qualità dell’esercizio di una funzione essenziale o importante si deteriora a un livello inaccettabile o viene meno, e considerano adeguatamente il potenziale impatto dell’insolvenza o di altre disfunzioni di pertinenti fornitori terzi di servizi TIC; c) disfunzione parziale o totale dei locali, compresi gli uffici e le sedi aziendali, e dei centri di elaborazione dati; d) disfunzione sostanziale delle risorse TIC o dell’infrastruttura di comunicazione; e) non disponibilità di un numero critico di personale o di membri del personale incaricati di garantire la continuità delle operazioni; f) impatto dei cambiamenti climatici e degli eventi legati al degrado ambientale, delle catastrofi naturali, delle pandemie e degli attacchi fisici, comprese le intrusioni e gli attacchi terroristici; g) attacchi interni; h) instabilità politica e sociale anche, se del caso, nella giurisdizione del fornitore terzo di servizi TIC e nel luogo in cui i dati sono memorizzati ed elaborati; i) interruzioni di corrente generalizzate. 3.   Qualora non sia possibile attuare le misure primarie di ripristino a breve termine a causa di costi, rischi, logistica o circostanze impreviste, i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC di cui al paragrafo 1 prendono in considerazione opzioni alternative. 4.   Nell’ambito dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC di cui al paragrafo 1, le entità finanziarie considerano e attuano misure di continuità per attenuare le disfunzioni dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria.
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Piani di risposta e ripristino relativi alle TIC (Art. 26 Regolamento (UE) 2024/1774) — Testo vigente | Portale Normativo