Art. 19
Politica delle risorse umane
In vigore dal 13 mar 2024
Politica delle risorse umane
Le entità finanziarie includono nella loro politica delle risorse umane o in altre politiche pertinenti tutti gli elementi seguenti relativi alla sicurezza delle TIC:
a)
l’identificazione e l’assegnazione di eventuali responsabilità specifiche in materia di sicurezza delle TIC;
b)
l’obbligo, per il personale dell’entità finanziaria e dei fornitori terzi di servizi TIC che utilizzano o accedono alle risorse TIC dell’entità finanziaria, di:
i)
essere informati e rispettare le politiche, le procedure e i protocolli di sicurezza delle TIC dell’entità finanziaria;
ii)
essere a conoscenza dei canali di segnalazione predisposti dall’entità finanziaria per l’individuazione di comportamenti anomali, compresi, se del caso, i canali di segnalazione stabiliti in linea con la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
iii)
per il personale, restituire all’entità finanziaria, alla cessazione del rapporto di lavoro, tutte le risorse TIC e i patrimoni informativi materiali in loro possesso che appartengono all’entità finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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