Art. 12

Logging

In vigore dal 13 mar 2024
Logging 1.   Nell’ambito delle salvaguardie contro le intrusioni e l’uso improprio dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano procedure, protocolli e strumenti di logging. 2.   Le procedure, i protocolli e gli strumenti di logging di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti: a) l’identificazione degli eventi da registrare nei log, il periodo di conservazione dei log e le misure per proteggere e gestire i dati di log, tenendo conto dello scopo per cui i log sono creati; b) l’allineamento del livello di dettaglio dei log con il loro scopo e utilizzo per consentire l’efficace individuazione di attività anomale di cui all’; c) l’obbligo di registrare nei log gli eventi relativi a tutti gli aspetti seguenti: i) controllo degli accessi logici e fisici di cui all’ e gestione delle identità; ii) gestione della capacità; iii) gestione delle modifiche; iv) operazioni riguardanti le TIC, comprese le attività dei sistemi di TIC; v) attività di traffico di rete, comprese le prestazioni della rete delle TIC; d) misure per proteggere i sistemi di logging e le informazioni di log a riposo, in transito e, se del caso, in uso da manomissioni, cancellazioni e accessi non autorizzati; e) misure per individuare eventuali guasti ai sistemi di logging; f) fatti salvi i requisiti normativi applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la sincronizzazione degli orologi di ciascuno dei sistemi di TIC dell’entità finanziaria su una fonte temporale di riferimento documentata e affidabile. Ai fini della lettera a), le entità finanziarie stabiliscono il periodo di conservazione, tenendo conto degli obiettivi aziendali e di sicurezza delle informazioni, del motivo della registrazione dell’evento nei log e dei risultati della valutazione dei rischi informatici.
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Logging (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/1774) — Testo vigente | Portale Normativo