Art. 2
Applicazione a livello di gruppo
In vigore dal 13 mar 2024
Applicazione a livello di gruppo
Quando il presente regolamento si applica su base subconsolidata o consolidata, l’impresa madre responsabile della redazione del bilancio consolidato o subconsolidato del gruppo garantisce che la politica sia attuata in modo coerente in tutte le entità finanziarie che fanno parte del gruppo e sia adeguata per un’applicazione efficace del presente regolamento a tutti i livelli pertinenti del gruppo.
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