Art. 3

Piano di selezione

In vigore dal 13 mar 2024
Piano di selezione Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l’ottenimento di un campione di riferimento rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve almeno: a) essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti; b) spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento; c) fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali; d) indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato.
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