Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 748/2012

In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 748/2012 Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato: (1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione)»; (2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 (*1), stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti di unità di controllo e monitoraggio, specificando: (*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj)» " ii) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) l’identificazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio; g) l’omologazione di determinate parti e pertinenze e di determinati componenti di unità di controllo e monitoraggio;»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) «parte 21»: i requisiti e le procedure per la certificazione di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché delle imprese di progettazione e di produzione stabiliti nell’allegato I del presente regolamento; d) «parte 21 Light»: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;»; ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili e qualsiasi componente di unità di controllo e monitoraggio;»; iii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) «EPA»: lo European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo indica che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto e dell’unità di controllo e monitoraggio in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;»; iv) sono aggiunte le seguenti lettere l), m), n), o) e p): «l) «unità di controllo e monitoraggio» (control and monitoring unit - CMU): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139; m) «componente di unità di controllo e monitoraggio»: qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio; n) «installazione dell’unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di componenti di unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l’unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio; o) «sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system - UAS): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio; p) «aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale» (VTOL-capable aircraft - VCA): un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (vertical take-off and landing - VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio.»; (3) l’ è così modificato: (1) il titolo è sostituito dal seguente: «Omologazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio» (2) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, come specificato nell’allegato I (parte 21).» ; (3) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 1, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti diversi dagli aeromobili senza equipaggio:»; (4) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga ai paragrafi 1 e 2, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti diversi dagli aeromobili senza equipaggio:»; (4) l’articolo 8 è così modificato: (1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, o delle relative modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).» ; (2) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 1, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, alla parte, alla pertinenza, all’unità di controllo e monitoraggio o al componente di unità di controllo e monitoraggio oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che:»; (5) l’articolo 9 è così modificato: (1) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti, le pertinenze o i componenti di unità di controllo e monitoraggio che sono fabbricati da un’impresa e la cui installazione, in conformità all’allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA). 2.   In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte, la pertinenza, l’unità di controllo e monitoraggio o il componente di unità di controllo e monitoraggio a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) lo Stato sia lo Stato di fabbricazione; b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.» ; (2) al paragrafo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la fabbricazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installati in un prodotto omologato, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA);»; (6) l’allegato I (parte 21) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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