Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

In vigore dal 12 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126 L’articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato: (1) dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   Se le superfici a prato permanente di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono diminuite a causa di cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli di uno Stato membro dovuti a una riduzione significativa della produzione animale che ha comportato una forte riduzione del fabbisogno di mangimi e di pascolo per gli animali in tale Stato membro, quest’ultimo può, una volta nel corso del periodo di programmazione 2023-2027, adeguare la percentuale di riferimento stabilita a norma del paragrafo 1 per tenere conto della diminuzione delle superfici a prato permanente. L’adeguamento delle superfici a prato permanente di cui al primo comma deve corrispondere alla diminuzione delle superfici a prato permanente imputabile ai cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 nello Stato membro interessato. Lo Stato membro calcola la diminuzione delle dimensioni delle superfici a prato permanente e i cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli sulla base di un periodo di 5 anni consecutivi a decorrere da non prima del 2019.» ; (2) al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di imporre a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente solo nei seguenti casi: a) se e nella misura in cui la superficie da riconvertire in superfici a prato permanente o su cui deve essere creato prato permanente per un dato anno è superiore alla superficie a prato permanente registrata come superficie agricola nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 e non dichiarata dai beneficiari per quell’anno ai fini della concessione di un aiuto conformemente a un tipo di intervento previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115; b) se e nella misura in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente per un dato anno di oltre il 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 non è dovuta a un aumento della superficie agricola totale dichiarata nello stesso anno.»; (3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 5 % derivi: a) dagli impegni assunti o dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 a causa dei quali un’attività agricola non viene più svolta sulle superfici in questione, e che non comprendono gli impianti di alberi di Natale o la coltivazione di colture o alberi per la produzione di energia; oppure b) dalla conversione di superfici a prato permanente ad usi diversi dall’attività agricola quale definita nei piani strategici della PAC, e le superfici in questione non costituiscono più superfici agricole ai sensi dei piani strategici della PAC.» .
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