Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1732
In vigore dal 11 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1732
Il regolamento delegato (UE) 2020/1732 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Recupero integrale dei costi di vigilanza
Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono:
a)
tutti i costi diretti e indiretti sostenuti in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dell’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i costi derivanti dall’estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365;
b)
tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo 4 bis seguente:
«4 bis. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni trasmettono all’ESMA, su base annua, i conti sottoposti a revisione contabile di cui al paragrafo 1. I documenti sono trasmessi all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno n-1.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:
«5 bis. Se i proventi di cui al presente articolo sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati tali proventi. A tal fine l’Autorità utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»
;
3)
all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La commissione annuale di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per l’anno in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 3, moltiplicata per il numero di giorni di calendario dalla data di registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni fino alla fine di tale anno e divisa per il numero totale di giorni dell’anno in questione.
In deroga al primo comma, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stato registrato.
3. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1
o
ottobre dell’anno precedente o in data successiva è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 3.»
;
4)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;"
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Pagamento della commissione di registrazione
»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, l’ESMA non rimborsa le commissioni di registrazione o di estensione della registrazione.»
;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
6)
all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente:
«L’ESMA non rimborsa la commissione annuale di vigilanza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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