Art. 1

In vigore dal 7 mar 2024
1.   L’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato: «I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore indiano gruppo Lavish, costituito da Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. e Liva Ceramics (codice addizionale TARIC C903), e non sono applicabili al produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (codice addizionale TARIC C902).» è sostituito dal seguente: «I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore indiano gruppo Lavish, costituito da Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP (codice addizionale TARIC C903), e non sono applicabili al produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (codice addizionale TARIC C902).» 2.   Il codice addizionale TARIC C903, precedentemente attribuito ai produttori esportatori indiani Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP e Liva Ceramics, si applica anche a Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP a partire dall’11 febbraio 2023. 3.   A partire dall’11 febbraio 2023, qualsiasi dazio definitivo corrisposto in relazione alle importazioni di prodotti fabbricati da Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP è rimborsato o sgravato in conformità alla legislazione doganale applicabile.
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