Art. 1
In vigore dal 5 mar 2024
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e alla categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
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