Art. 1

Principi generali per la presentazione di informazioni

In vigore dal 5 mar 2024
Principi generali per la presentazione di informazioni 1.   I cedenti forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento utilizzando i modelli, le definizioni e le formule riportati nell’allegato e in modo visibile, semplice, conciso, comprensibile, corretto, chiaro e non fuorviante. 2.   I cedenti mettono a disposizione le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno. 3.   I cedenti mettono a disposizione le informazioni richieste dal presente regolamento conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402. 4.   I cedenti che si avvalgono dell’opzione di divulgare le informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità, anziché le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto, utilizzano il valore «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») nei campi RREC10 e RREC11 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1224 e nei campi AUTL57 e AUTL58 dell’allegato V del medesimo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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