Art. 1

In vigore dal 4 mar 2024
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991060) e originari della Repubblica popolare cinese. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per: — coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per — dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei. Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l’altro, calcestruzzo, lastre o tegole. I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame: — griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale, — scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253, — scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory 15,5  % C221 Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd 31,5  % C222 Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd 38,1  % C223 Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd 21,3  % C224 Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd 25,0  % C225 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 25,4  % Cfr. allegato Tutte le altre società 38,1  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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