Art. 1

In vigore dal 1 mar 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 è così rettificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione, dell’11 marzo 2022, relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali»; 2) nella quarta colonna dell’allegato denominata «Specie o categoria di animali», per quanto concerne la voce 1a270 relativa all’acido lattico e la voce 1a327 relativa al lattato di calcio, la categoria «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante» è sostituita da «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti»; 3) nella terza colonna dell’allegato denominata «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», per quanto concerne la voce 1a263 relativa all’acetato di calcio, il testo che compare sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva» è sostituito dal seguente: «Acetato di calcio ≥ 98,7 % C4H6CaO4 N.CAS 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica».
Storico versioni

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