Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 152/2009
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (CE) n. 152/2009
Il regolamento (CE) n. 152/2009 è così modificato:
1)
all’, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare per quanto concerne la determinazione dei costituenti, compresi i materiali che contengono o sono costituiti da o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM), gli additivi per mangimi come definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e le sostanze indesiderabili quali definite dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I, ad eccezione del campionamento per il controllo della contaminazione microbiologica.»;
(*1) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29)."
(*2) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10)."
2)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
4)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
5)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
6)
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
7)
l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
8)
l’allegato VIII è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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