Art. 1

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

In vigore dal 29 feb 2024
Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.» ; b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma successivo: «Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile per gli anni dal 2023 al 2027 per un importo complessivo di prestiti fino a 33 000 milioni di EUR a prezzi correnti come indicato nel regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP. (*1)  Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 relativo all’istituzione dello strumento per l’Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).»;" 2) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: «f) un calcolo dell'importo disponibile per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a); g) un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.»; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il periodo dal 2022 al 2027 è rispettivamente di 10 155 milion di EUR (a prezzi 2018). Per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, l’importo annuale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento è rispettivamente di minimo 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera i 2 000 milioni (a prezzi 2018).»; 4) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dal seguente: «Articolo 8 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 1.   Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), non supera un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018). 2.   Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. Articolo 9 Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza 1.   La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è costituita da due strumenti che possono essere utilizzati per finanziare, rispettivamente: a) l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*3) («riserva di solidarietà europea»); e b) risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute ai flussi migratori, se le circostanze lo richiedono (la «riserva per gli aiuti d'urgenza»). 2.   La riserva di solidarietà europea non supera un importo annuo massimo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo della riserva di solidarietà europea rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo all'importo annuo di cui al primo comma del presente paragrafo a disposizione nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018). 3.   La riserva per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 508 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. 4.   Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà europea e per la riserva per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamenti accantonati. (*2)  Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48)." (*3)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).»;" 5) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 4 491 milioni di EUR (a prezzi 2018).» ; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis Strumento EURI 1.   A decorrere dal 2025, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*4). Lo strumento EURI può essere mobilitato in un dato esercizio, conformemente a quanto specificato nei paragrafi seguenti, solo per coprire l’importo di tali costi che superano i seguenti importi (a prezzi 2018): — 2025 – 2 332 milioni di EUR; — 2026 – 3 196 milioni di EUR; — 2027 – 4 168 milioni di EUR. 2.   Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all’articolo 314 TFUE solo previa ricerca di altri mezzi di finanziamento, ’al fine di coprire una parte sostanziale degli importi che superano gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici, tenendo conto nel contempo delle priorità e di un approccio prudente nell’elaborazione del bilancio. Gli stanziamenti per lo strumento EURI sono resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP. 3.   Lo strumento EURI comprende: a) un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell’ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base. Tale importo è utilizzato per primo; b) solo se l’importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è insufficiente, un importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi di cui al paragrafo 1 nell’esercizio interessato. Ogni anno, nell’ambito dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 4, la Commissione calcola l’importo disponibile sulla base del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, tenendo conto degli importi presi in considerazione a tal fine negli esercizi precedenti. Articolo 10 ter Riserva per l'Ucraina 1.   La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/792. 2.   La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 17 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027. 3.   L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti. Fatto salvo l'importo complessivo di cui al paragrafo 2, la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2027. 4.   La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE. (*4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»;" 7) all'articolo 11, è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   L'importo massimo per l'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo per l'esercizio 2026, aumentato dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sarà adeguato dell’importo equivalente alla parte non utilizzata dell'importo massimo per l'esercizio 2025.» ; 8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Strumento di flessibilità 1.   Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2021 al 2023 è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2024 al 2027 è pari a 1 346 milioni di EUR (a prezzi 2018). Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annui della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza annullate nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 9. 2.   La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno n+2. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.» ; 9) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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