Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 29 feb 2024
Misure transitorie I preparati specificati nell’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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