Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 29 feb 2024
Disposizioni transitorie
1. Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate a salmoni e trote, e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato entro il 21 giugno 2024.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 21 giugno 2024 e destinati a salmoni e trote sono ritirati dal mercato entro il 21 settembre 2024.
Storico versioni
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