Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 28 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il titolo V del presente regolamento si applica anche alla totalità delle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 ter. Tutti i sistemi multilaterali operano in conformità delle disposizioni del titolo II della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione o i sistemi organizzati di negoziazione, oppure in conformità delle disposizioni del titolo III di tale direttiva per quanto riguarda i mercati regolamentati.
Gli internalizzatori sistematici operano in conformità del titolo III del presente regolamento.
Fatti salvi gli articoli 23 e 28, tutte le imprese di investimento che concludono operazioni in strumenti finanziari al di fuori del contesto di sistemi multilaterali o di internalizzatori sistematici rispettano gli articoli 20 e 21.»
;
c)
i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Gli articoli 8, 8 bis, 8 ter, 10 e 21 non si applicano ai mercati regolamentati, ai gestori del mercato e alle imprese di investimento in relazione a un'operazione effettuata da un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), qualora tale membro abbia notificato preventivamente alla propria controparte che l'operazione è esente e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:
a)
il membro del SEBC è un membro dell'Eurosistema che agisce ai sensi del capo IV del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, ad eccezione dell'articolo 24 di tale statuto;
b)
il membro del SEBC non è membro dell'Eurosistema e l'operazione è effettuata in esecuzione di una politica monetaria o dei cambi, comprese le operazioni effettuate per detenere o gestire riserve ufficiali in valuta estera, che tale membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere; o
c)
l'operazione è effettuata in esecuzione di una politica di stabilità finanziaria che tale membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere.
7. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni effettuate da un membro del SEBC che non è membro dell'Eurosistema nello svolgimento delle sue attività di investimento.
8. L'ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le operazioni di politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria nonché i tipi di operazioni cui si applicano i paragrafi 6 e 7 per quanto riguarda i membri del SEBC che non sono membri dell'Eurosistema.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione previste al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
2)
all', il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
è inserito il punto seguente:
«8 bis)
“mercato di crescita per le PMI”: un mercato di crescita per le PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;»;
b)
il punto 11) è sostituito dal seguente:
«11)
“sistema multilaterale”: un sistema o meccanismo che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte di terzi;»
c)
è inserito il punto seguente:
«16 bis)
“soggetto pubblicante designato”: un'impresa di investimento responsabile di rendere pubbliche le operazioni tramite un APA ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1;»;
d)
il punto 17) è sostituito dal seguente:
«17)
“mercato liquido”:
a)
ai fini degli articoli 9, 11 e 11 bis:
i)
per quanto riguarda le obbligazioni, un mercato in cui vi sono acquirenti e venditori pronti e disponibili su base continua, in cui il mercato è valutato in base alla dimensione dell'emissione dell'obbligazione;
ii)
per quanto riguarda uno strumento finanziario o una categoria di strumenti finanziari diversi da quelli di cui al punto i), un mercato in cui vi sono acquirenti e venditori pronti e disponibili su base continua, in cui il mercato è valutato in base ai seguenti criteri, tenendo in considerazione le strutture di mercato specifiche del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:
—
la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari,
—
il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto,
—
le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili,
—
la dimensione dell'emissione, se del caso;
b)
ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:
i)
la capitalizzazione di borsa di tale strumento finanziario;
ii)
il numero medio giornaliero di operazioni relative a tale strumento finanziario;
iii)
il controvalore medio giornaliero degli scambi di tale strumento finanziario;»;
e)
è inserito il punto seguente:
«32 bis)
“derivato OTC”: un derivato OTC quale definito all', punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012;»;
f)
il punto 35) è sostituito dal seguente:
«35)
“fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione” o “CTP”: un soggetto autorizzato a norma del titolo IV bis, capo 1, del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta di dati presso le sedi di negoziazione e gli APA e il servizio di consolidamento di tali informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione;»;
g)
sono inseriti i punti seguenti:
«36 ter)
“dati di mercato fondamentali”:
a)
tutti i dati seguenti riguardanti una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato in una data marcatura temporale:
i)
per i book di negoziazione continui, la miglior quotazione europea in acquisto e vendita con il volume corrispondente;
ii)
per i sistemi di negoziazione ad asta, il prezzo al quale l'algoritmo di negoziazione sarebbe soddisfatto al meglio e il volume che i partecipanti a tale sistema potrebbero eseguire a quel prezzo;
iii)
il prezzo al quale è eseguita l'operazione e il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;
iv)
per le operazioni, il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;
v)
ad eccezione delle informazioni di cui ai punti i) e ii), il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per le altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;
vi)
l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;
vii)
le informazioni di marcatura temporale riguardanti quanto segue, se del caso:
—
l'esecuzione dell'operazione e le sue eventuali modifiche,
—
l'inserimento dei migliori prezzi di acquisto e di vendita nel book di negoziazione,
—
l'indicazione, in un sistema di negoziazione ad asta, dei prezzi o dei volumi,
—
la pubblicazione, da parte delle sedi di negoziazione, degli elementi di cui al primo, secondo e terzo trattino,
—
la diffusione dei dati di mercato fondamentali;
b)
tutti i dati seguenti riguardanti una data obbligazione o un dato derivato OTC in una determinata marcatura temporale:
i)
il prezzo al quale è eseguita l'operazione e la quantità o il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;
ii)
il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;
iii)
per le obbligazioni, l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;
iv)
per i derivati OTC, i dati di riferimento identificativi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma;
v)
le informazioni di marcatura temporale per quanto riguarda gli elementi seguenti:
—
l'esecuzione dell'operazione e di qualsiasi relativa modifica,
—
la pubblicazione dell'operazione da parte delle sedi di negoziazione,
—
la diffusione dei dati di mercato fondamentali;
vi)
il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;
36 quater)
“dati richiesti dalla regolamentazione”: i dati relativi allo status dei sistemi che abbinano ordini di strumenti finanziari e i dati relativi allo status di negoziazione dei singoli strumenti finanziari;»;
3)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
sono effettuate all'interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema;»;
b)
all'articolo 6, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i dettagli dei dati pre-negoziazione, la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;»;
4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Massimale sul volume
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le sedi di negoziazione sospendono il ricorso alla deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quando la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario nell'Unione realizzata in base a tale deroga supera il 7 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario nell'Unione. Le sedi di negoziazione basano la loro decisione di sospensione del ricorso a tale deroga sui dati pubblicati dall'ESMA conformemente al paragrafo 4 del presente articolo e adottano tale decisione entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione di tali dati e per un periodo di tre mesi.»
;
c)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'ESMA pubblica, entro i sette giorni lavorativi successivi alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno civile, il volume totale delle negoziazioni nell'Unione di ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti, le percentuali delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario realizzate nell'Unione che beneficiano della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e la metodologia utilizzata per calcolare tali percentuali delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario.»
;
e)
i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;
f)
i paragrafi 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Affinché sia garantita una base affidabile per monitorare le negoziazioni effettuate nel quadro della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e determinare se il limite di cui al paragrafo 1 è stato superato, i gestori delle sedi di negoziazione istituiscono sistemi e procedure intesi a permettere l'identificazione di tutte le transazioni effettuate nella loro sede che beneficiano di tale deroga.
8. Il periodo di pubblicazione dei dati delle negoziazioni da parte dell'ESMA, durante il quale deve essere monitorata la negoziazione di uno strumento finanziario che beneficia della deroga, inizia il 29 settembre 2025.
9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il metodo, inclusa la segnalazione delle operazioni, in base al quale raccoglie, calcola e pubblica i dati relativi alle operazioni, a norma del paragrafo 4, al fine di fornire una misurazione accurata del volume totale di negoziazione per ciascuno strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano della deroga nell'Unione.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
10. Entro 29 settembre 2027, e successivamente ogni anno, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione in cui valuta la soglia del massimale sul volume di cui al paragrafo 1, tenendo conto della stabilità finanziaria, delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare il presente regolamento adeguando la soglia del massimale sul volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini del presente comma, la Commissione tiene conto della relazione dell'ESMA di cui al primo comma del presente paragrafo, degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale.»
;
5)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione
»;
b)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.»
;
c)
i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
6)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a strumenti derivati
1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per i derivati negoziati in borsa. I gestori del mercato mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per i derivati OTC che sono denominati in euro, yen giapponesi, dollari USA o sterline britanniche e che:
a)
sono soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012, sono compensati a livello centrale e, per quanto riguarda i derivati su tassi di interesse, hanno una scadenza concordata contrattualmente di 1, 2, 5, 3, 7, 10, 12, 20, 25 o 30 anni;
b)
sono credit default swap su singolo nome che fanno riferimento a una banca di rilevanza sistemica globale e che sono compensati a livello centrale; o
c)
sono credit default swap che fanno riferimento a un indice che comprende banche di rilevanza sistemica globale e che sono compensati a livello centrale.
I detti gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
3. I requisiti di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di modificare il paragrafo 2, primo comma, del presente articolo per quanto riguarda i derivati OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al medesimo comma alla luce degli sviluppi del mercato.
Articolo 8 ter
Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a ordini a pacchetto
1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per gli ordini a pacchetto composti da obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.»
;
7)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Deroghe per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione, derivati e ordini a pacchetto
»;
b)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 ter, paragrafo 1, per:»;
ii)
la lettera b) è soppressa;
iii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
strumenti derivati OTC non soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 e per i quali non esiste un mercato liquido e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido;»;
iv)
alla lettera e), il punto iii) è soppresso;
c)
il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. Le autorità competenti possono derogare all'obbligo di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, per ciascuna singola componente di un ordine a pacchetto.»
;
d)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti, di propria iniziativa o su richiesta di altre autorità competenti o dell'ESMA, possono revocare una deroga concessa a norma del paragrafo 1 se riscontrano che è usata per scopi diversi da quello originale o se ritengono che la deroga sia usata per eludere i requisiti stabiliti nel presente articolo.»;
e)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 8 se la liquidità di tale categoria di strumento finanziario scende al di sotto di una determinata soglia. Tale soglia è fissata sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La notifica di tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata ed è notificata all'ESMA. L'ESMA pubblica tale sospensione temporanea sul suo sito web.»;
ii)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Prima di sospendere gli obblighi previsti all'articolo 8 o prorogarne la sospensione temporanea, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e secondo comma del presente paragrafo.»;
f)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
il primo comma è così modificato:
—
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 ter, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, paragrafo 2;»;
—
la lettera d) è soppressa;
—
è aggiunta la lettera seguente:
«f)
le caratteristiche dei registri centrali di ordini con limiti di prezzo e dei sistemi di negoziazione ad asta periodica;»;
ii)
il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
8)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione. Tali requisiti si applicano anche alle operazioni eseguite per i derivati negoziati in borsa e per i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione concedono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese di investimento tenute, a norma dell'articolo 21, a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2.
3. Le informazioni relative a un'operazione a pacchetto sono rese disponibili per ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenendo conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, e includono un indicatore per identificare che la componente appartiene a un pacchetto.
Se una componente dell'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11 o 11 bis, sono messe a disposizione informazioni sulla componente dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.»
;
9)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Pubblicazione differita per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione, inclusi prezzo e volume, in conformità del presente articolo.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico le modalità della pubblicazione differita. L'ESMA monitora l'applicazione di tali modalità e ogni due anni presenta una relazione alla Commissione sulla loro attuazione effettiva.
1 bis. Le modalità di pubblicazione differita per le obbligazioni, o loro categorie, sono organizzate utilizzando cinque categorie:
a)
categoria 1: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
b)
categoria 2: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
c)
categoria 3: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
d)
categoria 4: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
e)
categoria 5: operazioni di dimensioni molto grandi.
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
1 ter. Le modalità di pubblicazione differita in relazione agli strumenti finanziari strutturati o alle quote di emissioni, o a loro categorie, negoziati in una sede di negoziazione sono organizzate conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, lettera g).
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.»
;
c)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
«2. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali si negozia una categoria di obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 10. Tale soglia è stabilita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato.
Tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata ed è notificata all'ESMA. L'ESMA pubblica tale sospensione temporanea sul suo sito web.
In caso di emergenza, come un effetto negativo significativo sulla liquidità di una categoria di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissioni negoziati nell'Unione, l'ESMA può prorogare le durate massime di differimento stabilite conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 4, lettere f) e g). Prima di decidere in merito a tale proroga, l'ESMA consulta l'autorità competente responsabile della vigilanza di una o più sedi di negoziazione in cui tale categoria di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione è negoziata. Tale proroga è pubblicata sul sito web dell'ESMA.
La sospensione temporanea di cui al primo comma o la proroga di cui al terzo comma è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione, rispettivamente, sul sito web dell'autorità competente interessata o dell'ESMA. Tale sospensione o proroga può essere rinnovata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea o della proroga continuano a sussistere.
Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea di cui al primo comma, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e quarto comma.
3. Oltre alla pubblicazione differita di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può consentire, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi da tale Stato membro o a loro categorie:
a)
l'omissione della pubblicazione del volume di una singola operazione per un periodo di tempo prorogato non superiore a sei mesi; o
b)
la pubblicazione di informazioni su più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo prorogato non superiore a sei mesi.
Per quanto riguarda le operazioni su strumenti di debito sovrano non emessi da uno Stato membro, le decisioni di cui al primo comma sono adottate dall'ESMA.
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco dei differimenti consentiti ai sensi del primo e secondo comma. L'ESMA monitora l'applicazione delle decisioni adottate a norma del primo e secondo comma e ogni due anni presenta una relazione alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
4. Dopo aver consultato il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma del present articolo e dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:
a)
i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento e i gestori del mercato devono mettere a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
b)
il termine che si considera conforme all'obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, anche nel caso in cui le transazioni siano eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione;
c)
gli strumenti finanziari strutturati o le quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione o loro categorie per i quali esiste un mercato liquido;
d)
che cosa costituisce un mercato liquido e illiquido per le obbligazioni o loro categorie, espresso in termini di soglie determinate in funzione della dimensione dell'emissione di tali obbligazioni;
e)
che cosa costituisce, per un'obbligazione liquida o illiquida, o per una loro categoria, un'operazione di dimensioni medie, di dimensioni grandi e di dimensioni molto grandi, ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 1, punto 17), lettera a), e di altri criteri pertinenti, se del caso;
f)
per quanto riguarda le obbligazioni, o loro categorie, i differimenti di prezzo e volume applicabili a ciascuna delle cinque categorie di cui al paragrafo 1 bis, applicando le seguenti durate massime:
i)
per le operazioni di categoria 1: un differimento del prezzo e un differimento del volume non superiori a 15 minuti;
ii)
per le operazioni di categoria 2: un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano la fine del giorno di negoziazione;
iii)
per le operazioni di categoria 3: un differimento del prezzo non superiore alla fine del primo giorno di negoziazione dopo la data dell'operazione e un differimento del volume non superiore a una settimana dopo la data dell'operazione;
iv)
per le operazioni di categoria 4: un differimento del prezzo non superiore alla fine del secondo giorno di negoziazione dopo la data dell'operazione e un differimento del volume non superiore a due settimane dopo la data dell'operazione;
v)
per le operazioni di categoria 5: un differimento del prezzo e un differimento del volume non superiori a quattro settimane dopo la data dell'operazione;
g)
le modalità di pubblicazione differita in relazione agli strumenti finanziari strutturati e alle quote di emissioni, o a loro categorie, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 1, punto 17), lettera a), e di altri criteri pertinenti, se del caso;
h)
per quanto riguarda gli strumenti di debito sovrano, o loro categorie, i criteri da applicare per determinare la dimensione o il tipo di operazione su tali strumenti che possono essere oggetto di decisioni ai sensi del paragrafo 3.
Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1 bis, l'ESMA aggiorna periodicamente i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo, al fine di ricalibrare la durata del differimento applicabile per ridurla gradualmente, se del caso. Entro un anno dall'applicazione della durata del periodo di differimento ridotta, l'ESMA svolge un'analisi quantitativa e qualitativa per valutare gli effetti della riduzione. A tal fine, l'ESMA utilizza i dati sulla trasparenza post-negoziazione diffusi dal CTP, ove disponibili. Qualora emergano effetti negativi sugli strumenti finanziari, l'ESMA aggiorna i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo, per riportare la durata del differimento al livello precedente.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
10)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Pubblicazione differita relativamente ai derivati
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente ai derivati negoziati in borsa e ai derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, inclusi prezzo e volume, ai sensi del presente articolo.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico le modalità di pubblicazione differita. L'ESMA monitora l'applicazione di tali modalità e ogni due anni presenta una relazione alla Commissione sulla loro applicazione effettiva.
Le modalità di pubblicazione differita relativamente ai derivati negoziati in borsa o ai derivati OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, o loro categorie, sono organizzate utilizzando cinque categorie:
a)
categoria 1: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
b)
categoria 2: operazioni di medie dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
c)
categoria 3: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;
d)
categoria 4: operazioni di grandi dimensioni su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;
e)
categoria 5: operazioni di dimensioni molto grandi.
Al termine del periodo di differimento sono pubblicate tutte le informazioni delle singole operazioni.
2. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di derivato negoziato in borsa o di derivato OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 10. Tale soglia è stabilita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato.
Tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata ed è notificata all'ESMA. L'ESMA pubblica tale sospensione temporanea sul suo sito web.
In caso di emergenza, ad esempio un effetto negativo significativo sulla liquidità di una categoria di derivato negoziato in borsa o di derivato OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, negoziato nell'Unione, l'ESMA può prorogare le durate massime di differimento stabilite conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 3, lettera e), del presente articolo. Prima di decidere in merito a tale proroga, l'ESMA consulta l'autorità competente responsabile della vigilanza di una o più sedi di negoziazione in cui è negoziata tale categoria di derivato negoziato in borsa o di derivato OTC ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 2. Tale proroga è pubblicata sul sito web dell’ESMA.
La sospensione temporanea di cui al primo comma o la proroga di cui al terzo comma è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione, rispettivamente, sul sito web dell'autorità competente interessata o dell'ESMA. Tale sospensione o proroga può essere rinnovata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi se i motivi alla base della sospensione temporanea o della proroga continuano a sussistere.
Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea di cui al primo comma, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e quarto comma.
3. L'ESMA, dopo aver consultato il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo e dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:
a)
i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento e i gestori del mercato devono mettere a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di derivati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione dei derivati e quelli che dipendono da altri fattori;
b)
il termine che si considera conforme all'obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione;
c)
i derivati o loro categorie per quali esiste un mercato liquido;
d)
che cosa costituisce, per un derivato liquido o illiquido, o per una loro categoria, un'operazione di dimensioni medie, di dimensioni grandi e di dimensioni molto grandi, ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 1, punto 17), lettera a), e di altri criteri pertinenti, se del caso;
e)
i differimenti di prezzo e volume applicabili a ciascuna delle cinque categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, sulla base di un’analisi quantitativa e qualitativa e tenendo conto dei criteri di cui all’, paragrafo 1, punto 17), lettera a), della dimensione dell'operazione e di altri criteri pertinenti, se del caso.
Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, l'ESMA aggiorna periodicamente i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo, al fine di ricalibrare la durata del differimento applicabile per ridurla gradualmente, se del caso. Entro un anno dall'applicazione della durata del periodo di differimento ridotta, l'ESMA svolge un'analisi quantitativa e qualitativa per valutare gli effetti della riduzione. A tal fine, l'ESMA utilizza i dati sulla trasparenza post-negoziazione diffusi dal CTP, ove disponibili. Qualora emergano effetti negativi sugli strumenti finanziari, l'ESMA aggiorna i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo, per riportare la durata del differimento al livello precedente.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA riesamina le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma in cooperazione con il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, e le modifica per tenere conto di eventuali modifiche sostanziali nella calibrazione dei differimenti del prezzo e del volume a norma del primo comma, lettera e), e del secondo comma del presente paragrafo.»
;
11)
all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 4 e da 6 a 11 bis, fornendo separatamente dati sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione.»
;
12)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 4, da 6 a 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies e 27 nonies a condizioni commerciali ragionevoli, incluse clausole contrattuali imparziali ed eque.
Tali gestori del mercato e imprese di investimento, APA, CTP e internalizzatori sistematici garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Le politiche in materia di dati di tali gestori del mercato e imprese di investimento, APA, CTP e internalizzatori sistematici sono messe a disposizione del pubblico a titolo gratuito e in modo facilmente accessibile e comprensibile.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 a titolo gratuito 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e utilizzabile per tutti gli utenti, compresi gli investitori al dettaglio.
3. Le condizioni commerciali ragionevoli comprendono il livello delle commissioni e altre clausole contrattuali. Il livello delle commissioni è determinato dai costi di produzione e diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e da un margine ragionevole.
4. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici forniscono all'autorità competente, su richiesta, informazioni sui costi effettivi di produzione e diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compreso un margine ragionevole.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
che cosa si intende per clausole contrattuali imparziali ed eque di cui al paragrafo 1, primo comma;
b)
che cosa si intende per accesso non discriminatorio alle informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma;
c)
il contenuto, il formato e la terminologia uniformi delle politiche in materia di dati da rendere a disposizione del pubblico a norma del paragrafo 1, secondo comma;
d)
l'accesso ai dati e il contenuto e il formato delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico a norma del paragrafo 1;
e)
gli elementi da includere nel calcolo dei costi e del margine ragionevole di cui al paragrafo 3;
f)
il contenuto uniforme, il formato e la terminologia delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti a norma del paragrafo 4.
L'ESMA monitora e valuta ogni due anni l'evoluzione del costo dei dati e, se del caso, aggiorna tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla base della sua valutazione.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
13)
l'articolo 14 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presente articolo e gli articoli 15, 16 e 17 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi non superiori alla soglia determinata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 7, lettera b), del presente articolo.
3. La dimensione minima delle quotazioni degli internalizzatori sistematici è determinata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7, lettera c). Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o altro strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo irrevocabile di acquisto e di vendita per un quantitativo non superiore alla soglia di cui al paragrafo 2. Il prezzo riflette le condizioni prevalenti di mercato per l'azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o altro strumento finanziario analogo.»
;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
a)
le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1;
b)
la determinazione della soglia di cui al paragrafo 2, che tiene conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi e che non è inferiore al doppio della dimensione standard del mercato;
c)
la determinazione della dimensione minima delle quotazioni di cui al paragrafo 3, che non supera il 90 % della soglia di cui al paragrafo 2 e non è inferiore alla dimensione standard del mercato;
d)
le modalità per stabilire se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato di cui al paragrafo 3; nonché
e)
la dimensione standard del mercato di cui al paragrafo 4.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
14)
l'articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli internalizzatori sistematici stabiliscono e attuano regole trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi per l'esecuzione efficiente degli ordini. Adottano dispositivi per garantire una gestione solida delle loro operazioni tecniche, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato della notifica di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
15)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Obblighi delle autorità competenti
Le autorità competenti verificano che gli internalizzatori sistematici rispettino le condizioni per l'esecuzione degli ordini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e le condizioni per il miglioramento del prezzo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;
16)
l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 17 bis
Dimensioni dei tick di negoziazione
1. Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.
2. I requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e di cui all'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE non impediscono agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»
;
17)
gli articoli 18 e 19 sono soppressi;
18)
l'articolo 20 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA.»
;
b)
al paragrafo 3, primo comma, la lettera c) è soppressa;
19)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati e quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione o derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono rese pubbliche tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.»
;
c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 10, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettere a) e b).
4. Per quanto riguarda le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione, le imprese di investimento possono differire la pubblicazione del prezzo o del volume alle stesse condizioni di cui all’articolo 11.
4 bis. Per quanto riguarda i derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le imprese di investimento possono differire la pubblicazione del prezzo o del volume alle stesse condizioni previste all’articolo 11 bis.»
;
d)
al paragrafo 5, il primo comma è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale da permettere la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 27 octies per specificare le informazioni seguenti:»;
ii)
la lettera c) è soppressa;
20)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Soggetto di pubblicazione designato
1. Le autorità competenti concedono alle imprese di investimento, su richiesta delle stesse, lo status di soggetto di pubblicazione designato per specifiche categorie di strumenti finanziari. L'autorità competente comunica tali richieste all'ESMA.
2. Se solo una parte di un'operazione è un soggetto di pubblicazione designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, essa ha la responsabilità di rendere pubbliche le operazioni tramite un APA conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 21, paragrafo 1.
3. Qualora nessuna o entrambe le parti di un'operazione siano soggetti di pubblicazione designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, solo il soggetto che vende lo strumento finanziario in questione ha la responsabilità di rendere pubblica l'operazione tramite un APA conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, o all'articolo 21, paragrafo 1.
4. Entro il 29 settembre 2024 l'ESMA istituisce un registro di tutti i soggetti di pubblicazione designati, specificandone l'identità nonché gli strumenti o le categorie di strumenti finanziari per i quali sono considerati tali, e lo aggiorna periodicamente. L’ESMA pubblica tale registro sul suo sito web.»
;
21)
all'articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11 bis, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32 che sono applicabili agli strumenti finanziari e per preparare relazioni per la Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 11 bis, paragrafo 1, l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:»;
22)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 22 bis
Trasmissione di dati al CTP
1. Per quanto concerne azioni, fondi indicizzati quotati e obbligazioni negoziati in una sede di negoziazione e per quanto concerne i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le sedi di negoziazione e gli APA (“contributori di dati”) trasmettono al centro dati del CTP quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, i dati richiesti dalla regolamentazione e i dati richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 4, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 20 e 21, e, qualora siano adottate norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera d), conformemente ai requisiti ivi specificati. Tali dati sono trasmessi in un formato armonizzato, attraverso un protocollo di trasmissione di alta qualità.
2. Un'impresa di investimento che gestisca un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato il cui volume annuo delle negoziazioni di azioni rappresenta l'1 % o meno del volume annuale di scambi di azioni nell'Unione non ha l'obbligo di trasmettere i propri dati al CTP se:
a)
tale impresa di investimento o gestore del mercato non fa parte di un gruppo che comprende o ha stretti legami con un'impresa di investimento o un gestore del mercato il cui volume annuale degli scambi di azioni rappresenta più dell'1 % del volume annuale delle negoziazioni di azioni nell'Unione; o
b)
il mercato regolamentato o il mercato di crescita per le PMI gestito da tale impresa di investimento o gestore del mercato rappresenta oltre l'85 % del volume annuale degli scambi di azioni che sono state inizialmente ammesse alla negoziazione in tale mercato regolamentato o mercato di crescita per le PMI.
3. In deroga al paragrafo 2, un'impresa di investimento che gestisce un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato che soddisfi le condizioni previste da tale paragrafo può decidere di trasmettere dati al CTP conformemente al paragrafo 1, purché ne informi l'ESMA e il CTP. Tale impresa di investimento o gestore del mercato inizia a trasmettere i dati al CTP entro 30 giorni lavorativi dalla data della notifica all'ESMA.
4. L'ESMA pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle imprese di investimento che gestiscono mercati di crescita per le PMI e dei gestori del mercato che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, indicando quali di essi hanno deciso di applicare il paragrafo 3.
5. Ciascun CTP sceglie, tra i tipi di protocolli di trasmissione che i contributori di dati offrono ad altri utenti, quale protocollo di trasmissione debba essere utilizzato per la trasmissione diretta dei dati di cui al paragrafo 1 al centro dati del CTP.
6. I contributori di dati non percepiscono alcuna remunerazione per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo o del protocollo di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo diversa dalle entrate percepite a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafi 5, 6 e 7.
7. I contributori di dati applicano, se del caso, i differimenti di cui agli articoli 7, 11 e 11 bis, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 4, ai dati da trasmettere al CTP.
8. Se ritiene che la qualità dei dati sia insufficiente, il CTP ne informa l'autorità competente del contributore di dati. L'autorità competente adotta le misure necessarie a norma dell'articolo 38 octies del presente regolamento e degli articoli 69 e 70 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 22 ter
Qualità dei dati
1. I dati trasmessi al CTP a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, e i dati diffusi dal CTP a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), sono conformi alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera a), salvo se diversamente disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, lettere b) e d), del presente articolo.
2. La Commissione istituisce un gruppo di esperti fra i portatori di interessi entro il 29 giugno 2024 affinché fornisca consulenza sulla qualità e sulla sostanza dei dati e sulla qualità del protocollo di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1. Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi e l'ESMA collaborano strettamente. Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi rende pubblica la sua consulenza.
Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi è composto da membri con un bagaglio sufficientemente ampio di esperienza, competenze e conoscenze per fornire una consulenza adeguata.
I membri del gruppo di esperti fra i portatori di interessi sono selezionati secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Nel selezionare i membri del gruppo di esperti fra i portatori di interessi, la Commissione garantisce che riflettano la diversità dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione.
Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi elegge un presidente tra i suoi membri per un mandato di due anni. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo di esperti fra i portatori di interessi a rilasciare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a domande poste dai deputati ogniqualvolta gli sia richiesto.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la qualità del protocollo di trasmissione, le misure per far fronte a comunicazioni errate delle operazioni e gli standard applicativi in relazione alla qualità dei dati, compresi gli accordi relativi alla cooperazione tra i contributori di dati e il CTP e, se necessario, la qualità e la sostanza dei dati per il funzionamento dei sistemi consolidati di pubblicazione.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano in particolare:
a)
i requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1;
b)
la presentazione dei dati di mercato fondamentali che devono essere diffusi dal CTP, conformemente alle norme e alle prassi vigenti nel settore;
c)
in cosa consiste la trasmissione dei dati “quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile”;
d)
se necessario, i dati da trasmettere al CTP in modo che questo sia operativo, tenendo conto del parere del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma del paragrafo 2, compresi la sostanza e il formato di tali dati, conformemente agli standard e alle prassi vigenti nel settore.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ESMA tiene conto della consulenza del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma del paragrafo 2 del presente articolo, degli sviluppi internazionali e degli standard concordati a livello di Unione o internazionale. L'ESMA garantisce che i progetti di norme tecniche di regolamentazione tengano conto degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 e 27 octies.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 22 quater
Sincronizzazione degli orologi
1. Le sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, gli APA e i CTP sincronizzano gli orologi per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di segnalazione.
2. Conformemente alle norme internazionali, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il grado di precisione della sincronizzazione degli orologi.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
23)
all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un'impresa di investimento assicura che le transazioni che effettua su azioni che hanno un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello Spazio economico europeo (SEE) e che sono negoziate in una sede di negoziazione si svolgano in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico, o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, se opportuno, fatto salvo il caso in cui:
a)
tali azioni siano negoziate in una sede di un paese terzo in una valuta locale o in una valuta non SEE; o
b)
tali operazioni siano effettuate tra controparti qualificate, tra controparti professionali o tra controparti qualificate e professionali e non contribuiscano al processo di formazione del prezzo.»
;
24)
l'articolo 25 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi in formato leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell’ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.»
;
b)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni e i formati riguardanti i dati rilevanti dell’ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all'articolo 26.»;
25)
l'articolo 26 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le autorità competenti, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche le seguenti autorità competenti ricevano tali informazioni:
a)
l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari;
b)
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle imprese di investimento trasmittenti;
c)
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali che hanno partecipato all’operazione; e
d)
l'autorità competente responsabile della vigilanza delle sedi di negoziazione utilizzate.
L'autorità competente di cui al primo comma rende accessibili all’ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:
a)
agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione, ad eccezione delle operazioni in derivati OTC diverse da quelle di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, alle quali l’obbligo si applica solo se effettuate in una sede di negoziazione;
b)
agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione;
c)
agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione;
d)
ai derivati OTC di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate nella sede di negoziazione.
3. Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, le date effettive, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione delle parti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all’interno dell’impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare il soggetto sottoposto all’obbligo di segnalazione nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate. Le segnalazioni su un’operazione effettuata presso la sede di negoziazione includono un codice identificativo dell’operazione generato e diffuso dalla sede di negoziazione ai membri acquirenti e venditori di tale sede.
Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento. Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l’operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.»
;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da qualsiasi membro, partecipante o utente al quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.»
;
d)
al paragrafo 8, prima del primo comma è inserito il comma seguente:
«L’impresa di investimento segnala le operazioni eseguite interamente o parzialmente tramite la propria succursale all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento. La succursale di un’impresa di un paese terzo presenta le proprie segnalazioni delle operazioni all’autorità competente che ha autorizzato la succursale. Se un’impresa di un paese terzo ha istituito succursali in più di uno Stato membro, tali succursali determinano l’autorità competente che deve ricevere tutte le segnalazioni delle operazioni.»;
e)
il paragrafo 9 è così modificato:
i)
il primo comma è così modificato:
—
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, le date effettive, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l’elemento di identificazione delle parti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l’elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all’impresa responsabile della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, l'elemento di identificazione del soggetto al quale si applica l’obbligo di segnalazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l’analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3;»;
—
la lettera d) è soppressa);
—
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
le categorie di indici pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2, lettera c);»;
—
sono aggiunte le lettere seguenti:
«j)
le condizioni per correlare determinate operazioni alle modalità di identificazione degli ordini aggregati che comportano l’esecuzione di un’operazione; nonché
k)
la data entro la quale le operazioni devono essere segnalate.»;
ii)
il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale, e della coerenza di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione con gli obblighi di segnalazione di cui ai regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 29 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
f)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Entro il 29 marzo 2028, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione che valuta la fattibilità di una maggiore integrazione nella segnalazione delle operazioni e nella razionalizzazione dei flussi di dati ai sensi del presente articolo al fine di:
a)
ridurre duplicazioni o incoerenze per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione dei dati sulle operazioni, in particolare quelli stabiliti nel presente regolamento e nei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 e in altri atti giuridici dell'Unione in materia;
b)
migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità pertinente a livello dell'Unione o nazionale.
Nel preparare tale relazione, l'ESMA opera, se del caso, in stretta cooperazione con gli altri organi del sistema europeo di vigilanza finanziaria e con la Banca centrale europea.»
;
26)
l'articolo 27 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o qualora l'emittente abbia approvato la negoziazione dello strumento emesso o sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, le sedi di negoziazione forniscono all'ESMA i dati di riferimento identificativi ai fini della segnalazione delle operazioni a norma dell'articolo 26 e degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 14, 20 e 21.
Per quanto riguarda i derivati OTC, i dati di riferimento identificativi si basano su un identificativo univoco del prodotto concordato a livello mondiale e su qualsiasi altro dato di riferimento identificativo pertinente.
Per quanto riguarda i derivati OTC non contemplati dal primo comma del presente paragrafo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, ciascun soggetto di pubblicazione designato fornisce all'ESMA i dati di riferimento identificativi.»;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
al primo comma è aggiunta la lettera seguente:
«c)
la data entro la quale i dati di riferimento devono essere segnalati.»;
ii)
dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale, e della coerenza di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione con gli obblighi di segnalazione di cui ai regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Entro il 29 giugno 2024, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento specificando i dati di riferimento identificativi da utilizzare in relazione ai derivati OTC ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento specificando i dati di riferimento identificativi da utilizzare in relazione ai derivati OTC ai fini dell'articolo 26.»
;
27)
l'articolo 27 quinquies è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di ARM e APA
»;
b)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'APA o l'ARM richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente di confermare che l'APA o l'ARM ha messo in atto, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi di cui al presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.
2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente ne verifica la completezza.
Se la richiesta è incompleta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale l'APA o l'ARM deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne invia notifica all'APA o all'ARM.
3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente valuta la conformità dell'APA o dell'ARM al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica all'APA o all'ARM richiedente entro cinque giorni lavorativi dall'adozione.»
;
c)
al paragrafo 4, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2, per quanto riguarda gli APA e gli ARM.»;
d)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2, per quanto riguarda gli APA e gli ARM.»;
28)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 27 quinquies bis
Procedura per la selezione di un unico CTP per ciascuna classe di attività
1. Per ciascuna delle seguenti classi di attività, l'ESMA organizza una procedura di selezione distinta per la nomina di un unico CTP per un periodo di cinque anni:
a)
obbligazioni;
b)
azioni e fondi indicizzati quotati; e
c)
derivati OTC o pertinenti sottoclassi di derivati OTC.
L'ESMA avvia la prima procedura di selezione a norma del primo comma, lettera a), entro il 29 dicembre 2024.
L'ESMA avvia la prima procedura di selezione a norma del primo comma, lettera b), entro sei mesi dall'avvio della procedura di selezione a norma del primo comma, lettera a).
L'ESMA avvia la prima procedura di selezione a norma del primo comma, lettera c), del presente paragrafo entro tre mesi dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e non prima di sei mesi dall'avvio della procedura di selezione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo.
L'ESMA avvia le successive procedure di selezione a norma del primo comma in tempo utile per consentire che la fornitura del sistema consolidato di pubblicazione possa continuare senza interruzioni.
2. Per ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1, l'ESMA seleziona il richiedente idoneo a gestire il sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei criteri seguenti:
a)
la capacità tecnica del richiedente di fornire un sistema consolidato di pubblicazione resiliente in tutta l'Unione;
b)
la capacità del richiedente di soddisfare i requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies;
c)
la capacità del richiedente di ricevere, consolidare e diffondere, a seconda dei casi:
i)
per le azioni e i fondi indicizzati quotati, dati pre-negoziazione e post-negoziazione;
ii)
per le obbligazioni, dati post-negoziazione;
iii)
per i derivati OTC, dati post-negoziazione;
d)
l'adeguatezza della struttura di governance del richiedente;
e)
la velocità con cui il richiedente può diffondere i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione;
f)
l'adeguatezza dei metodi e delle soluzioni del richiedente a garanzia della qualità dei dati;
g)
la spesa totale che il richiedente deve affrontare per sviluppare il sistema consolidato di pubblicazione e i costi di gestione di tale sistema su base continuativa;
h)
il livello delle commissioni che il richiedente intende addebitare alle diverse tipologie di utenti del sistema consolidato di pubblicazione, la semplicità dei suoi modelli di commissioni e licenze e la conformità all'articolo 13;
i)
per il sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni, l'esistenza di meccanismi per la ridistribuzione dei ricavi conformemente all'articolo 27 nonies, paragrafo 5;
j)
l'uso di tecnologie moderne di interfaccia da parte del richiedente per la diffusione dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione e per la connettività;
k)
l'adeguatezza delle misure adottate dal richiedente per la tenuta delle registrazioni in conformità dell'articolo 27 nonies bis, paragrafo 3;
l)
la capacità del richiedente di garantire la resilienza e la continuità operativa e le disposizioni che il richiedente intende adottare per attenuare e affrontare le interruzioni nel funzionamento del sistema informatico e i rischi per la cibersicurezza;
m)
le disposizioni che il richiedente intende adottare per attenuare il consumo di energia generato dalla raccolta, dal trattamento e dalla conservazione dei dati;
n)
se la domanda è presentata da richiedenti congiunti, la necessità, in termini di capacità tecnica e logistica, per ciascuno di essi di presentare una domanda congiunta.
3. Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di confermare che il richiedente ha messo in atto, al momento della domanda, tutte le misure necessarie per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e per ottemperare ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies.
4. Entro sei mesi dall'avvio di ciascuna procedura di selezione di cui al paragrafo 1, l'ESMA adotta una decisione motivata che seleziona il richiedente idoneo a gestire il sistema consolidato di pubblicazione e lo invita a presentare senza indebito ritardo una domanda di autorizzazione.
5. Se nessun richiedente è stato selezionato a norma del presente articolo o autorizzato a norma dell'articolo 27 quinquies ter, l'ESMA avvia una nuova procedura di selezione entro sei mesi dalla conclusione della procedura di selezione o di autorizzazione che ha avuto esito negativo.
Articolo 27 quinquies ter
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione per CTP
1. Il richiedente l’autorizzazione di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 4, fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di confermare che il richiedente ha messo in atto, al momento della richiesta di autorizzazione, tutte le misure necessarie per soddisfare i criteri di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2.
2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA verifica se la richiesta è completa.
Se la richiesta di autorizzazione è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.
Una volta accertata la completezza della domanda, l'ESMA ne dà notifica al richiedente.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione completa, l'ESMA valuta la conformità del richiedente al presente titolo e adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, dandone notifica al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di adozione di tale decisione motivata. La decisione di concessione dell'autorizzazione specifica le condizioni alle quali il richiedente deve conformarsi.
4. In seguito all'autorizzazione a norma del paragrafo 3, l'ESMA può concedere al richiedente autorizzato come CTP un periodo transitorio per mettere in atto le necessarie misure operative e tecniche.
5. Il CTP rispetta in ogni momento i requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies e le condizioni stabilite nella decisione motivata che autorizza il CTP di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Il CTP che non sia più in grado di soddisfare tali requisiti e condizioni ne informa l'ESMA senza indebito ritardo.
6. La revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 sexies ha effetto soltanto a decorrere dal momento in cui un nuovo CTP è stato selezionato e autorizzato per la classe di attività in questione ai sensi degli articoli 27 quinquies bis e 27 quinquies ter.
7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a)
le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1;
b)
le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2, per quanto riguarda i CTP.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 2. per quanto riguarda i CTP.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
29)
all'articolo 27 sexies è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati al quale deve essere revocata l'autorizzazione garantisce la sostituzione regolare, compreso il trasferimento dei dati ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati, la fornitura del dovuto preavviso ai propri clienti e il reindirizzamento dei flussi di segnalazione ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati prima di tale revoca.»
;
30)
all'articolo 27 septies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente rifiuta o revoca l'autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.»
;
31)
l'articolo 27 octies è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Gli APA dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso ai loro servizi da parte di imprese assoggettate ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 1.
Gli APA rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi di comunicazione dati forniti a norma del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici.
4 ter. Gli APA tengono a disposizione dell’autorità competente o dell’ESMA le registrazioni relative alla loro attività per almeno cinque anni.»
;
b)
il paragrafo 7 è soppresso;
32)
l'articolo 27 nonies è sostituito dal seguente:
«Articolo 27 nonies
Requisiti organizzativi per i CTP
1. Conformemente alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 27 quinquies ter, i CTP:
a)
raccolgono tutti i dati trasmessi dai contributori di dati in relazione alla classe di attività per la quale sono autorizzati;
b)
riscuotono commissioni dagli utenti, garantendo nel contempo l'accesso a titolo gratuito al sistema consolidato di pubblicazione agli investitori al dettaglio, agli accademici, alle organizzazioni della società civile e alle autorità competenti;
c)
nel caso del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati, ridistribuiscono parte dei loro ricavi conformemente al paragrafo 6;
d)
diffondono i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione agli utenti sotto forma di flusso continuo di dati elettronici a condizioni non discriminatorie, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile;
e)
garantiscono che i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione siano facilmente accessibili, leggibili da un dispositivo automatico e utilizzabili da tutti gli utenti, compresi gli investitori al dettaglio;
f)
si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei dati trasmessi dai contributori di dati, di identificare gli errori palesi e di richiedere la ritrasmissione di dati;
g)
qualora siano controllati da un gruppo di operatori economici, dispongono di un sistema di conformità per garantire che il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione non comporti distorsioni della concorrenza.
Ai fini del primo comma, lettera d), i CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati non pubblicano il codice identificativo del mercato quando diffondono la miglior quotazione europea in acquisto e vendita, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile.
2. I CTP adottano, pubblicano sul loro sito web e aggiornano regolarmente standard di livelli di servizio che riguardano tutti gli aspetti seguenti:
a)
un inventario dei contributori di dati da cui vengono ricevuti dati di mercato;
b)
le modalità e la velocità di consegna di dati di mercato fondamentali e di dati richiesti dalla regolamentazione agli utenti;
c)
le misure adottate per assicurare la continuità operativa nella fornitura di dati di mercato fondamentali e di dati richiesti dalla regolamentazione.
3. I CTP dispongono di meccanismi efficaci di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento dei dati tra i contributori di dati e il CTP e tra quest'ultimo e gli utenti, nonché a ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato. I CTP mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
4. Per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 1, i CTP pubblicano un elenco degli strumenti finanziari contemplati dal sistema consolidato di pubblicazione, fornendo i dati di riferimento identificativi.
I CTP forniscono l'accesso a titolo gratuito al loro elenco e assicurano che esso sia riesaminato e aggiornato periodicamente, al fine di offrire una visione completa di tutti gli strumenti finanziari contemplati dal sistema consolidato di pubblicazione.
5. I CTP per strumenti finanziari diversi da azioni e fondi indicizzati quotati possono ridistribuire ai contributori di dati parte dei ricavi generati dal sistema consolidato di pubblicazione.
6. I CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati ridistribuiscono parte dei ricavi generati dal sistema consolidato di pubblicazione, come indicato nella decisione motivata di cui all'articolo 27 quinquies ter, paragrafo 3, ai contributori di dati che soddisfano uno o più dei seguenti criteri (“regime di ridistribuzione dei ricavi”):
a)
il contributore di dati è un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI il cui volume di negoziazione annuale di azioni rappresenta l'1 % o meno del volume annuale di negoziazione di azioni nell'Unione (“piccola sede di negoziazione”);
b)
il contributore di dati è una sede di negoziazione che ha fornito l'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni o fondi indicizzati quotati il 27 marzo 2019 o successivamente;
c)
i dati sono trasmessi da una sede di negoziazione e riguardano operazioni in azioni o fondi indicizzati quotati che sono state concluse in un sistema di negoziazione che garantisce la trasparenza pre-negoziazione e che non sono derivate da ordini che sono stati oggetto di una deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
7. Ai fini del regime di ridistribuzione dei ricavi, i CTP tengono conto del volume di negoziazione seguente (“volume di negoziazione pertinente”):
a)
ai fini del paragrafo 6, lettera a), il volume di negoziazione annuale totale generato dalla sede di negoziazione;
b)
ai fini del paragrafo 6, lettera b):
i)
nel caso di piccole sedi di negoziazione, il loro volume di negoziazione annuale totale;
ii)
nel caso di sedi di negoziazione diverse dalle piccole sedi di negoziazione, il volume di negoziazione relativo alle azioni e ai fondi indicizzati quotati di cui a tale lettera;
c)
ai fini del paragrafo 6, lettera c), il volume relativo alle azioni e ai fondi indicizzati quotati di cui a tale lettera.
I CTP determinano l'importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati nel quadro del regime di ridistribuzione dei ricavi moltiplicando il volume di negoziazione pertinente per la ponderazione assegnata a ciascun criterio di cui al paragrafo 6, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente al paragrafo 8.
Se le sedi di negoziazione soddisfano più di uno dei criteri di cui al paragrafo 6, gli importi derivanti dal calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sono sommati in modo cumulativo.
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per:
a)
specificare la ponderazione assegnata a ciascun criterio di cui al paragrafo 6;
b)
specificare ulteriormente il metodo per calcolare l'importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati di cui al paragrafo 7, secondo comma;
c)
specificare i criteri secondo cui i CTP, qualora dimostrino che un contributore di dati ha violato gravemente e ripetutamente i requisiti in materia di dati di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater, possono sospendere temporaneamente la partecipazione del contributore di dati in questione al regime di ridistribuzione dei ricavi, e specificare le condizioni in base alle quali i CTP devono:
i)
riprendere la ridistribuzione dei ricavi; e,
ii)
qualora non vi sia stata violazione di tali requisiti, fornire al contributore di dati i ricavi trattenuti maggiorati degli interessi.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, il criterio di cui al paragrafo 6, lettera a), ha una ponderazione superiore al criterio di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo, e il criterio di cui alla lettera b) di tale paragrafo ha una ponderazione superiore al criterio di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
33)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 27 nonies bis
Obblighi di segnalazione per i CTP
1. Ogni anno i CTP pubblicano sul loro sito web le statistiche sulle prestazioni e le relazioni sugli incidenti riguardanti la qualità dei dati e i sistemi di dati. Tali statistiche sulle prestazioni e relazioni sugli incidenti sono rese accessibili a titolo gratuito.
2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto, la tempistica, il formato e la terminologia dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 settembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. I CTP tengono a disposizione dell’autorità competente interessata o dell'ESMA registrazioni relative alla loro attività per un periodo di almeno cinque anni.»
;
34)
all'articolo 27 decies sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Gli ARM dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso ai loro servizi da parte di imprese assoggettate all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 26.
Gli ARM rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi di comunicazione dati a norma del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dagli ARM sono basati sui costi.
4 ter. Gli ARM tengono a disposizione dell’autorità competente interessata o dell’ESMA registrazioni relative alla loro attività per un periodo di almeno cinque anni.»
;
35)
l'articolo 28 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012 concludono le operazioni con altre siffatte controparti finanziarie o con altre siffatte controparti non finanziarie in strumenti derivati appartenenti a una categoria di strumenti derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione conformemente all'articolo 32 ed elencata nel registro di cui all'articolo 34, esclusivamente in un:»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è soppresso;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le operazioni in strumenti derivati che sono esenti o non soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono soggette all'obbligo di negoziazione.»
;
d)
al paragrafo 4, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le sedi di negoziazione sono disciplinate da norme chiare e trasparenti affinché i derivati possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;»;
36)
l'articolo 31 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di trasparenza di cui agli articoli 8 bis, 10 e 21 del presente regolamento, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del presente regolamento e l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE non si applicano alle operazioni su derivati OTC costituite e stabilite a seguito dei servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.»
;
c)
il paragrafo 2 è soppresso;
d)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che offrono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione tengono registri completi e accurati delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non siano già registrate o segnalate in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali imprese di investimento e gestori del mercato mettono prontamente tali registri a disposizione della pertinente autorità competente o dell'ESMA su richiesta.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a)
i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione ai fini del paragrafo 1;
b)
le operazioni che devono essere registrate a norma del paragrafo 3.»
;
37)
l'articolo 32 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la categoria di derivati, conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, o una pertinente sottocategoria di derivati deve essere negoziata in almeno una sede di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1; e»;
b)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ESMA, di sua iniziativa, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e dopo aver svolto una consultazione pubblica, identifica e comunica alla Commissione le categorie di derivati o i singoli contratti derivati che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento, ma per i quali nessuna controparte centrale ha finora ricevuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 14 o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012.»;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«
4 bis. Se ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 sia una modifica sostanziale dei criteri per l'entrata in vigore dell'obbligo di negoziazione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l'ESMA può chiedere che la Commissione sospenda l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento per le stesse categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.
4 ter. L'ESMA può chiedere che la Commissione sospenda l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte, qualora tale sospensione sia necessaria per evitare o affrontare effetti negativi sulla liquidità o una grave minaccia alla stabilità finanziaria e per garantire il funzionamento corretto dei mercati finanziari nell'Unione e qualora tale sospensione sia proporzionata a tali obiettivi.
4 quater. Le richieste di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter non sono rese pubbliche.
4 quinquies. Dopo aver ricevuto le richieste di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter, la Commissione, senza indebito ritardo e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite dall'ESMA, compie una delle seguenti azioni:
a)
mediante un atto di esecuzione sospende l'obbligo di negoziazione per categorie di derivati OTC o per tipi di controparti;
b)
respinge la richiesta di sospensione.
Ai fini della lettera b) del primo comma, la Commissione informa l'ESMA dei motivi per cui ha respinto la richiesta di sospensione. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale respingimento e trasmette loro le motivazioni fornite all'ESMA. Le informazioni fornite al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al respingimento e alle motivazioni corrispondenti non sono rese pubbliche.
La sospensione di cui al primo comma, lettera a), è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui a tale lettera.
Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione di cui al primo comma, lettera a), la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione tale sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a 12 mesi.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera a), e al quarto comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 51.
»
;
38)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 32 bis
Sospensione a sé stante dell'obbligo di negoziazione
1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può sospendere mediante un atto di esecuzione l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 (“obbligo di negoziazione di strumenti derivati”) in relazione a talune controparti finanziarie, se del caso previa consultazione dell'ESMA. L'autorità competente indica il motivo per cui ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la sospensione. In particolare, tale autorità dimostra che una controparte finanziaria soggetta alla propria giurisdizione:
a)
agisce regolarmente come market maker in un derivato OTC soggetto all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati e riceve regolarmente richieste di quotazione per gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati da una controparte non appartenente al SEE che è priva di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione del derivato OTC soggetto all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati; o
b)
agisce regolarmente come market maker in un credit default swap soggetto all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati e:
i)
intende negoziare credit default swap soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto in una sede di negoziazione aperta solamente alle controparti che sono partecipanti diretti a una CCP quali definiti all', punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 (sede “da operatore a operatore”);
ii)
intende negoziare credit default swap soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto con una controparte che è un market maker e che è priva di una partecipazione attiva a una sede «da operatore a operatore» del SEE che offre la negoziazione di derivati OTC soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati; e
iii)
compensa tali credit default swaps in una controparte centrale autorizzata o riconosciuta in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 51.
2. Nel valutare se sospendere l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati in conformità del paragrafo 1, la Commissione considera se sospenderlo solo per mercati specifici e tiene conto dell'eventualità che tale sospensione dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati possa avere o meno un effetto distorsivo sull'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012.
La Commissione contatta altresì altre autorità competenti di altri Stati membri per valutare se le controparti finanziarie in Stati membri diversi da quello che presenta la richiesta in conformità del paragrafo 1 (“Stato membro richiedente”) si trovino in una situazione simile a quella dello Stato membro richiedente.
Dopo l’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiedente può chiedere che le controparti finanziarie che si trovano in una situazione simile a quella dello Stato membro richiedente siano aggiunte all’atto di esecuzione. L’autorità competente dello Stato membro che presenta tale richiesta dimostra per quale motivo ritiene che siano soddisfatte le condizioni per una sospensione.
3. Qualora l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati sia sospeso in conformità del paragrafo 1 o 2 rispetto a una controparte finanziaria, l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati non si applica rispetto alla sua controparte di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 1, lettera b), punto ii).
4. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è corredato delle prove presentate dall’autorità competente che richiede la sospensione.
5. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è comunicato all’ESMA ed è pubblicato nel registro di cui all’articolo 34.
6. La Commissione riesamina regolarmente se continuano a sussistere le motivazioni per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati.»
;
39)
l’articolo 35 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012, una controparte centrale accetta di compensare degli strumenti finanziari su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le spese di accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione nella quale l’operazione è stata effettuata.
L'obbligo di cui al primo comma non si applica ai derivati negoziati in borsa.
La CCP garantisce in particolare a ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente:»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La CCP fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, concedendo l’accesso, a condizione che l’autorità competente pertinente lo abbia concesso in conformità del paragrafo 4, oppure negando l’accesso. La CCP può rifiutare una richiesta di accesso alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se nega l’accesso, la CCP fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto della decisione la propria autorità competente. Se la sede di negoziazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della CCP, quest’ultima trasmette altresì tale risposta scritta all’autorità competente della sede di negoziazione. La CCP concede l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.»
;
c)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'autorità competente della CCP o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l’accesso a una CCP soltanto se tale accesso non costituisce una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non fa insorgere un rischio sistemico.»;
ii)
il secondo e il terzo comma sono soppressi;
40)
l’articolo 36 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012, su richiesta, una sede di negoziazione fornisce informazioni sulla negoziazione in modo non discriminatorio e trasparente, anche relativamente alle spese di accesso, a qualsiasi CCP autorizzata o riconosciuta a norma di tale regolamento che desideri compensare le operazioni in strumenti finanziari concluse in quella sede di negoziazione. Tale obbligo non si applica a:
a)
eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
derivati negoziati in borsa.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sede di negoziazione risponde per iscritto alla CCP entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, autorizzando l'accesso, a condizione che l’autorità competente pertinente lo abbia concesso in conformità del paragrafo 4, o negandolo. La sede di negoziazione può rifiutare una richiesta di accesso soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se nega l’accesso, la sede di negoziazione fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto della decisione la propria autorità competente. Quando la CCP è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede di negoziazione, la sede di negoziazione trasmette altresì tale risposta scritta all’autorità competente della CCP. La sede di negoziazione fornisce l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.»
;
c)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l'accesso a una sede di negoziazione a condizione che tale accesso non pregiudichi il regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e a condizione che la sede di negoziazione abbia messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione, ovvero non faccia insorgere un rischio sistemico.»;
ii)
il secondo e il terzo comma sono soppressi;
d)
il paragrafo 5 è soppresso;
e)
al paragrafo 6, primo comma, lettera d) è soppressa;
41)
all'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Una sede di negoziazione di un paese terzo può richiedere l'accesso a una CCP stabilita nell'Unione soltanto se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, relativa a quel paese terzo.
Una CCP di un paese terzo può richiedere l'accesso a una sede di negoziazione nell'Unione soltanto se è stata riconosciuta a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Le CCP e le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi sono autorizzate ad avvalersi dei diritti di accesso di cui gli articoli 35 e 36 soltanto per quanto concerne gli strumenti finanziari trattati da tali articoli e a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione a norma del paragrafo 3 del presente articolo che stabilisca che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione prevede un sistema effettivo ed equivalente in virtù del quale alle CCP e alle sedi di negoziazione autorizzate nell'ambito di regimi stranieri è concesso l'accesso alle CCP e alle sedi di negoziazione stabilite in tale paese terzo.»
;
42)
all'articolo 38 octies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 20 a 22 quater o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:»;
43)
all'articolo 38 nonies, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora, conformemente all'articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato intenzionalmente o per negligenza uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 20 a 22 quater o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.»;
44)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 39 bis
Divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini
1. Le imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti al dettaglio, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell’allegato II di tale direttiva non ricevono onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per l'esecuzione di ordini di tali clienti in una particolare sede di esecuzione o per la trasmissione degli ordini di tali clienti a eventuali terzi ai fini della loro esecuzione in una particolare sede di esecuzione (“pagamento per il flusso degli ordini”).
Il primo comma non si applica alle riduzioni e agli sconti sulle commissioni di negoziazione delle sedi di esecuzione, ove consentito dalla struttura tariffaria approvata e pubblica di una sede di negoziazione nell'Unione o di una sede di negoziazione in un paese terzo, se vanno esclusivamente a vantaggio del cliente. Tali sconti o riduzioni non comportano un beneficio monetario per l'impresa di investimento.
2. Uno Stato membro in cui, prima del 28 marzo 2024, sono stabilite imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti che ricevono onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per l'esecuzione di ordini di tali clienti in una particolare sede di esecuzione o per la trasmissione degli ordini di tali clienti a eventuali terzi ai fini della loro esecuzione in una particolare sede di esecuzione, può esentare le imprese di investimento soggette alla sua giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 fino al 30 giugno 2026, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.
Se decide di applicare l'esenzione di cui al primo comma, uno Stato membro che soddisfi la condizione di cui al primo comma notifica tale intenzione all'ESMA entro il 29 settembre 2024. L'ESMA tiene un elenco degli Stati membri che applicano tale esenzione. L'elenco è messo a disposizione del pubblico e aggiornato periodicamente.»
;
45)
l'articolo 50 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 9, all', paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8 bis, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all', paragrafo 9, all', paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8 bis, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 9, dell', paragrafo 2 o 3, dell'articolo 5, paragrafo 10, dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 38 duodecies, paragrafo 10, dell'articolo 38 quindecies, paragrafo 3, dell'articolo 40, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 8, dell'articolo 42, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 10, o dell'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
46)
l'articolo 52 è così modificato:
a)
i paragrafi 11, 12 e 13 sono soppressi;
b)
il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
«14. Entro il 30 giugno 2026, l'ESMA, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, valuta la domanda di mercato per un sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati, l'impatto di tale sistema consolidato di pubblicazione sul funzionamento sull'attrattiva e la competitività internazionale dei mercati e delle imprese dell'Unione, e se il sistema consolidato di pubblicazione abbia conseguito il suo obiettivo di ridurre le asimmetrie informative tra i partecipanti al mercato e di rendere l'Unione un luogo più interessante per gli investimenti. L'ESMA riferisce alla Commissione in merito all'opportunità di aggiungere ulteriori elementi al sistema consolidato di pubblicazione, quali la diffusione del codice identificativo del mercato per i dati pre-negoziazione. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
14 bis. Tre anni dopo la prima autorizzazione di un sistema consolidato di pubblicazione, previva consultazione dell'ESMA e del gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito agli aspetti seguenti:
a)
le classi di attività trattate dal sistema consolidato di pubblicazione;
b)
la tempestività e la qualità dei dati trasmessi al CTP;
c)
la tempestività della diffusione e la qualità dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione;
d)
il ruolo dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione nel ridurre le carenze di attuazione;
e)
il numero di utenti del sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività;
f)
l'effetto dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione sull'eliminazione delle asimmetrie informative tra i vari partecipanti al mercato dei capitali;
g)
l'adeguatezza dei protocolli di trasmissione utilizzati per la trasmissione di dati al CTP;
h)
l'adeguatezza e il funzionamento del regime di ridistribuzione dei ricavi, in particolare per quanto riguarda i contributori di dati che sono piccole sedi di negoziazione;
i)
gli effetti dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione sugli investimenti nelle PMI.
14 ter. Entro 29 marzo 2025, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ESMA, valuta la possibilità di estendere i requisiti dell'articolo 26 del presente regolamento ai GEFIA, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e alle società di gestione, quali definite all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, che prestano servizi e attività di investimento e che eseguono operazioni in strumenti finanziari. In particolare, la Commissione include in tale valutazione un’analisi costi-benefici e una valutazione della portata di tale estensione.
Sulla base di tale valutazione e tenendo conto degli obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per modificare il presente regolamento estendendo i requisiti dell’articolo 26 in conformità del primo comma del presente paragrafo.
14 quater. Entro 29 marzo 2028, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione in cui valuta l'adeguatezza del massimale sul volume fissato all'articolo 5, paragrafo 1, e la necessità di eliminarlo o di estenderlo ad altri sistemi di negoziazione o sedi di esecuzione che ricavano i loro prezzi da un prezzo di riferimento, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività dei mercati finanziari dell'Unione e degli effetti di tale massimale sul volume sulle negoziazioni eque e ordinate sui mercati e sull'efficienza della formazione del prezzo.»
;
c)
il paragrafo 15 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento specificando:»;
ii)
le lettere da a) a d) sono soppresse;
iii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
assicurare che i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli e rispondano alle esigenze degli utenti di tali dati in tutta l'Unione;»;
iv)
la lettera f) è soppressa;
v)
le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
«g)
specificare i dispositivi applicabili nell'eventualità che il CTP non soddisfi più i criteri di selezione;
h)
specificare le modalità secondo cui un CTP può continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione, a condizione che nessuna nuova entità sia autorizzata mediante la procedura di selezione.»;
47)
l'articolo 54 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le disposizioni degli atti delegati adottati in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 applicabile prima del 28 marzo 2024 continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati adottati in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 applicabile a partire da tale data.»
.
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