Art. 3

Esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone con alti tassi di sopravvivenza

In vigore dal 28 feb 2024
Esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone con alti tassi di sopravvivenza 1.   L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica al salmone catturato nel Mar Baltico con uno dei seguenti dispositivi: a) tutte le reti a trappola, ad eccezione delle seguenti categorie: i) reti a postazione fissa; ii) trappole da pontone, salvo nel caso in cui esse siano: — dotate di un sacco senza nodi fissato al pontone nel quale il salmone è incanalato senza essere sollevato al di sopra della superficie dell’acqua, oppure — combinate alla presenza, sul peschereccio, di una vasca contenente acqua in cui il salmone pescato venga direttamente depositato; la vasca deve essere riempita d’acqua e deve essere di dimensioni tali da contenere e tenere immerso nell’acqua tutto il salmone proveniente dalla trappola; b) cogolli. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica, per ogni Stato membro interessato, a un massimo dell’8 % del totale annuo delle catture di salmone rispettivamente nelle sottodivisioni CIEM 22-31 e nella sottodivisione CIEM 32. 3.   In caso di rigetto in mare, il salmone catturato con reti a trappola e cogolli è rilasciato immediatamente.
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