Art. 2

In vigore dal 26 feb 2024
1.   Il dazio antidumping definitivo di cui all’, paragrafo 3, è esteso a un prodotto analogo ma presentato all’importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427900030 e 8431200050. 2.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’, paragrafo 3, è esteso alle importazioni degli stessi transpallet manuali spediti dalla Thailandia, attualmente classificati con i codici TARIC 8427900011 e 8431200011, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:670:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo