Art. 2
In vigore dal 26 feb 2024
1. Il dazio antidumping definitivo di cui all’, paragrafo 3, è esteso a un prodotto analogo ma presentato all’importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427900030 e 8431200050.
2. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’, paragrafo 3, è esteso alle importazioni degli stessi transpallet manuali spediti dalla Thailandia, attualmente classificati con i codici TARIC 8427900011 e 8431200011, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
Storico versioni
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