Art. 1

In vigore dal 20 feb 2024
Il regolamento (UE) n. 216/2013 è così modificato: 1) L’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è pubblicata secondo condizioni tecniche che assicurino l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità del suo contenuto. Il sistema predisposto per assicurare l’autenticità è documentato sul sito web EUR-Lex e permette di verificare facilmente l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.» ; b) è aggiunto il paragrafo 4seguente: «4.   Quando alcune informazioni dalla Gazzetta ufficiale devono essere rimosse dopo la pubblicazione in seguito a una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, o al fine di proteggere dei dati personali in conformità degli atti giuridici dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), è messa a disposizione una nuova versione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione, corredata di un’apposita avvertenza. La versione originale dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione è conservata negli archivi dell’Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato, in condizioni tecniche e organizzative tali da garantire che la versione originale possa essere divulgata solo in conformità del diritto dell’Unione. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Qualora non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito EUR-Lex a causa di un guasto imprevisto ed eccezionale dei sistemi informatici interessati, l’edizione della Gazzetta ufficiale in questione è pubblicata in forma cartacea. Tale edizione è autentica e produce effetti giuridici. 2.   Una volta ripristinati i sistemi di cui al paragrafo 1, l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale corrispondente all’edizione pubblicata conformemente al paragrafo 1 è messa a disposizione sul sito web EUR-Lex. A partire da tale momento essa è considerata l’unica edizione autentica e produce effetti giuridici. 3.   Le edizioni elettroniche della Gazzetta ufficiale corrispondenti alle edizioni autentiche a stampa della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo il 1o luglio 2013 sono considerate le uniche edizioni autentiche a partire dal 14 marzo 2024.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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