Art. 6
Responsabilità dei coordinatori dei servizi digitali
In vigore dal 15 feb 2024
Responsabilità dei coordinatori dei servizi digitali
1. Ciascun coordinatore dei servizi digitali nomina, per il proprio Stato membro, almeno un amministratore di AGORA.
2. Ciascun coordinatore dei servizi digitali ha la responsabilità di garantire che, in relazione allo svolgimento dei compiti conferitigli a norma del regolamento (UE) 2022/2065, solo gli utenti di AGORA autorizzati abbiano accesso ad AGORA.
3. Ciascun coordinatore dei servizi digitali informa senza ritardo la Commissione in merito all'amministratore di AGORA da esso nominato a norma del paragrafo 1. La Commissione condivide tali informazioni con gli altri coordinatori dei servizi digitali e con il comitato.
4. Ciascun coordinatore dei servizi digitali garantisce che siano adempiute le responsabilità dell'amministratore di AGORA di cui al presente regolamento.
5. I coordinatori dei servizi digitali sono titolari del trattamento distinti, ai sensi dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali all'atto della registrazione dei loro utenti di AGORA e della concessione dell'accesso ad AGORA agli stessi.
6. Qualora trattino dati personali nell'ambito del funzionamento di AGORA ai fini della condivisione, della richiesta e della consultazione di informazioni, della risposta a richieste di informazioni, dei deferimenti, della richiesta di interventi e della richiesta di assistenza, i coordinatori dei servizi digitali sono titolari del trattamento distinti, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, per quanto riguarda le attività di trattamento da essi svolte.
7. Qualora altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, che non siano il coordinatore dei servizi digitali, trattino dati personali nell'ambito del funzionamento di AGORA, tali autorità sono titolari del trattamento distinti, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
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