Art. 15

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 15 feb 2024
Monitoraggio e relazioni 1.   La Commissione monitora regolarmente il funzionamento di AGORA e ne valuta periodicamente le prestazioni. 2.   Entro il 17 febbraio 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sul monitoraggio e la valutazione effettuati a norma del paragrafo 1 e sulle prestazioni dei partecipanti ad AGORA in relazione ad AGORA, al fine di garantire un'efficace condivisione delle informazioni e risposte adeguate. La relazione riguarda anche aspetti dell'attuazione relativi alla protezione dei dati personali all'interno di AGORA, compresa la sicurezza dei dati. 3.   Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e le altre autorità competenti cui è concesso l'accesso ove necessario per lo svolgimento dei compiti loro conferiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065 forniscono annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti all'applicazione del presente regolamento sotto forma di relazioni, anche per quanto riguarda l'applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e sicurezza dei dati ivi stabilite.
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Monitoraggio e relazioni (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/607) — Testo vigente | Portale Normativo