Art. 1

In vigore dal 14 feb 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: (1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 15 bis In deroga all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nei casi in cui gli allegati da II a XIII del presente regolamento fanno riferimento al presente articolo, il certificato di origine relativo ai prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali di importazione non preferenziali è rilasciato utilizzando il modulo di cui all’allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.»; (2) l’articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 3, primo comma, la lettera c) è soppressa; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione. Per i titoli di importazione, i quantitativi immessi in libera pratica durante il precedente periodo contingentale sono comunicati entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale. I quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.» ; (3) l’allegato XII è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (4) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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